Sia gli operatori del diritto che le persone comuni sanno bene che la Raccomandata A/R (sigla che sta per Avviso di Ricevimento) ha valore probatorio e serve per avere certezza del ricevimento del plico. In particolare, il gestore postale consente di provare l’invio (con il cedolino in carta carbone) ed il ricevimento, mediante cartolina recante data di consegna e firma del destinatario.
A volte può capitare l’esigenza di dover provare la consegna senza avere in mano la cartolina, questo perchè magari questa è ancora in viaggio verso il mittente. Allora che fare?
Sul sito di Poste Italiane S.p.A. (ma ormai qualsiasi gestore possiede questo servizio) esiste il “Cerca Spedizioni” che consente di conoscere il diario di bordo della raccomandata, dal momento della spedizione fino a quello della consegna (per capire di cosa parlo clicca qui: https://www.poste.it/cerca/index.html#/).
Il sistema, mediante il semplice inserimento del codice AR, consente di capire dove si trova la raccomandata e quali tappe ha superato, sino alla consegna finale. In quest’ultimo caso, il sito ci indicherà il giorno esatto in cui la lettera è stata consegnata, con relativa opzione di stampa del report in pdf.
Che valore ha questo documento digitale, generato online dal sistema?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 17810/2020) ha stabilito che le risultanze del sito Internet rappresentano un elemento di prova indiziaria sull’esito della spedizione. Questo perchè il Giudice ha il potere di verificare direttamente sul sito, anche d’ufficio, come nella fattispecie in esame (art. 447 bis c. 3 c.p.c.).
La mera produzione in giudizio di una lettera raccomandata, munita del solo cedolino in carta carbone, costituisce prova certa della sola spedizione, attestata dall’ufficio postale che ha preso in carico la busta. Tuttavia, la certezza della spedizione fa sorgere la presunzione della consegna al destinatario e della sua conoscenza (art. 1335 c.c.), presunzione rafforzata dall’allegazione in giudizio del report generato online dal gestore.
Ad ogni modo, la valutazione di quanto emerge dal sito web rientra nella discrezionalità del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Quindi, in sostanza, il report generato dal sito del gestore postale non ha lo stesso valore della cartolina di ricevimento (che ha la firma del destinatario), ma può fungere da prova indiziaria.
Così spetterà “al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto (Cass. 17204/2016), come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito“.