Il mercato ormai si muove grazie alla Rete. Molte aziende, avendo compreso il potenziale del nuovo mercato online sono continuamente alla ricerca di nuove forme di pubblicità per consentire al proprio brand di arrivare ai loro potenziali clienti.
Con l’esplosione delle piattaforme social, in special modo Youtube, Instagram e Tik Tok, si è venuta a creare una nuova figura: l’influencer. Ossia un soggetto che, grazie alle nuove tecnologie, ha un certo numero di seguaci (in gergo: follower) ed è in grado di orientare le scelte di consumo del pubblico nei settori più disparati.
La più famosa sul panorama italiano è sicuramente Chiara Ferragni, ma sono sempre di più gli influencer che crescono nella Rete.
Abbiamo parlato più volte di influencer marketing , a proposito della forma contrattuale da applicare in questi casi (link qui) ed alle recenti linee guida pubblicate da AGCOM (link qui).
Torniamo sul tema per commentare una recente sentenza del Tribunale di Roma, la prima su questo argomento, che ha interpretato la figura dell’influencer assimilandola a quella dell’agente di commercio, con tutto ciò che ne consegue, ad esempio, in termini contributivi.
La sentenza potrebbe avere notevoli effetti, mutando sensibilmente le figure contrattuali fino ad oggi adottate sul mercato.
Sul piano prettamente giuridico, il Tribunale di Roma ha interpretato come rapporto di agenzia ex art. 1742 c.c. il contratto intercorrente tra la società venditrice del prodotto e l’influencer stesso. Quest’ultimo, infatti, era solito promuovere in modo stabile e continuativo un determinato prodotto all’interno della propria community, pubblicando sui propri canali sia dei link alle pagine aziendali che dei codici sconto utilizzabili sulla piattaforma e-commerce della committente, guadagnando una percentuale sulle vendite indotte. Si legge nella sentenza che:
“Da quanto sopra emerge che l'”influencer” svolge una vera e propria attività promozionale di vendita, e che il compenso riconosciuto è determinato dagli ordini direttamente procurati e andati buon fine dal collaboratore. L'”influencer” può concedere di fatto sconti al cliente attraverso il codice sconto che permette uno sconto sui prezzi di listino. Tale attività è riconducibile alla fattispecie civilistica presta dagli artt. 1742 e seguenti del codice civile.”
“La controprestazione pattuita a fronte dell’opera promozionale prestata dai collaboratori, per conto della preponente, è costituita da una retribuzione in forma provvigionale, liquidata a cadenze periodiche perlopiù mensili. La regolarità, per archi temporali determinati, delle fatture provvigionali emesse dal collaboratore palesa una continuità programmata tra le parti e non è il frutto accidentale di prestazioni occasionali e libere”.
In assenza di un quadro normativo chiaro, questa sentenza rappresenta un primo campanello di allarme per tutte le imprese che si avvalgono di influencer per promuovere il loro business. Se è vero che si tratta di una sentenza di merito, quindi non definitiva, è anche vero che potrebbe dar seguito ad un filone interpretativo da non sottovalutare. Diventa importante, quindi, gestire al meglio la fase contrattuale onde evitare di vedersi coinvolti in casi giudiziari come quello appena citato.
Sentenza in commento: Tribunale di Roma – sez. Lavoro IV – n. 2615 del 4.03.2024 (causa n.r.g. 38445/2022).