La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Lucca, con la recente sentenza n° 139/24, ha accolto il ricorso di un contribuente italiano, ma residente fiscalmente in Svizzera, il quale aveva omesso di iscriversi all’Aire per gli anni di imposta dal 2016 al 2020.
La somma richiesta superava €. 400.000,00, a titolo di imposte, interessi e sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate decideva di tassare i redditi di lavoro dipendente conseguiti dalla parte privata in Svizzera.
Si osserva che il Fisco elvetico aveva già tassato le buste paga del cittadino italiano, ma fiscalmente residente a Ginevra.
A quel punto, il contribuente decideva di impugnare gli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate di Lucca chiedendo l’applicazione della convenzione internazionale Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, a nulla rilevando la mancata iscrizione all’Aire.
La parte è stata difesa dall’Avv. Federico Marrucci e Avv. Maurizio Naseddu dello Studio Legale Tributario Arcadia.
I giudici lucchesi hanno così statuito:
“in tema di doppia imposizione internazionale, ai fini dell’individuazione dello Stato soggetto attivo del rapporto impositivo rileva il criterio della residenza ex art. 4 della Convenzione Italia – Svizzera, essendo la norma pattizia speciale rispetto alle corrispondenti norme nazionali“
“tra il criterio generale della residenza fiscale in Italia, di cui all’art. 2, D.P.R. n° 917/86, e quello speciale fissato dalla disciplina pattizia è il secondo a prevalere, così trovando applicazione ed individuando la Svizzera come luogo di residenza: il contribuente, infatti, ha provato non solo la piena operatività di un criterio formale e sostanziale della residenza perfettamente opponibile a quello (solo) formale di cui all’art. 2, con riguardo al lavoro svolto, ma anche la presenza, sempre in Svizzera, di un’abitazione permanente e del “centro di interessi vitali” di cui all’art. 4 della Convenzione citata”.
Del resto, concludono i giudici tributari “l’intestazione di due conti correnti presso istituti bancari in Italia, così come la nuda proprietà di alcuni immobili, non appaiono argomenti di particolare valenza indiziaria nei termini dedotti” dall’Agenzia delle Entrate “in presenza […] di un contratto di lavoro a tempo indeterminato in Svizzera, dell’attestato di residenza fiscale rilasciato dallo stesso Paese e delle plurime dichiarazioni dei redditi allegate”.
Che cos’è l’Aire?
L’A.I.R.E. è l’acronimo di “Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero” all’interno della quale sono contenuti tutti i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero (https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/aire_0/).
Cosa succede se il cittadino italiano non si iscrive all’Aire?
Se il cittadino dimentica di iscriversi all’A.I.R.E., anche se aveva la residenza e la dimora in altro Stato estero, l’Agenzia delle Entrate esercita il proprio potere di tassare i redditi esteri che la parte privata ha conseguito in un determinato anno di imposta, oltre alla irrogazione delle relative sanzioni tributarie.
Questo potere fiscale viene esercitato con la notifica, al contribuente, dell’avviso di accertamento, il quale può essere impugnato (entro 60 giorni dalla notifica dell’atto) dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) da parte del contribuente, come avvenuto nel contenzioso di cui al presente articolo.
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