L’art. 407, comma II, c.c., dedicato al procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, impone al giudice tutelare investito della domanda, l’audizione diretta del beneficiando della misura di protezione. In particolare, la norma in commento dispone espressamente che “Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze della persona, dei bisogni e delle richieste di questa“.
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n.1667 del 19.01.2023 ha ribadito il principio secondo cui l’audizione personale del beneficiario dell’amministrazione di sostegno è adempimento essenziale ed imprescindibile della procedura di nomina, in quanto funzionale allo scopo proprio dell’istituto che è la protezione delle persone fragili, assicurando loro la minor limitazione possibile della capacità di agire. Ed infatti, l’esame diretto del beneficiario consente al giudice tutelare di perimetrare i poteri gestori dell’amministratore di sostegno all’effettive ed attuali esigenze dell’amministrato, conciliando il bisogno di assistenza di questi nella gestione delle attività della vita quotidiana e dei propri interessi, con l’esigenza di “non mortificare” la persona, così da non intaccarne la dignità personale.
Il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza in commento è in linea con con le prescrizioni di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità, ratificata dall’Italia con L.18/2009 e, in particolare, con l’art.12, par.4, in base al quale “Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all’esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona (…) che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona (…). Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone”.
Nella fattispecie analizzata dalla Corte di Cassazione, è stato cassato il decreto di nomina dell’amministrazione di sostegno, in quanto il giudice tutelare aveva erroneamente ritenuto sufficiente l’audizione della beneficiaria effettuata un anno e mezzo prima nel diverso procedimento per interdizione. Ed infatti, ad avviso della Corte, il giudice avrebbe dovuto rinnovare l’esame della beneficiaria, al fine di adottare un provvedimento il più possibile confacente alle attuali condizioni psico-fisiche dell’interessata, avuto altresì riguardo della sua volontà.