S.r.l. – aumento di capitale: il socio può cedere il diritto d’opzione a terzi prima della scadenza (Cass. Civ. n. 09460/2021).

Il tema dell’aumento di capitale nelle SRL e, soprattutto, il c.d. diritto di opzione, rimangono al centro dell’attenzione giurisprudenziale e si confermano temi caldi nell’ambito del diritto societario.

Il diritto di opzione (o di “sottoscrizione”, ai sensi dell’articolo 2481-bis c.c.) è tra i più significativi diritti riconosciuti a ciascun socio, poiché consente di conservare inalterato il proprio peso nella compagine sociale, in caso di aumento del capitale.

Lo statuto può prevedere che le partecipazioni di nuova emissione siano offerte direttamente a terzi e, in tal caso, ai soci che non abbiano acconsentito alla decisione è riconosciuto il diritto di recesso (c.d. exit).

L’ultima sentenza pubblicata sull’argomento è la Cass. Civ., I sezione – n. 09460 del 9 aprile 2021 la quale conferma che:

“il socio, anteriormente alla scadenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di opzione, possa liberamente cedere il diritto stesso a terzi non soci, salva la contraria previsione dello statuto dettata in tema di aumenti di capitale mediante nuovi conferimenti, sempre che lo stesso statuto non limiti la circolazione delle partecipazioni sociali”.

La Sentenza in commento è interessante in quanto la Suprema Corte compie una disamina approfondita della norma di cui all’art. 2481 bis c.c. alla luce della riforma operata con D.lgs. n. 6/2003.

La norma in comento ha disciplinato, infatti, in maniera autonoma l’aumento di capitale “a pagamento” nelle s.r.l. rispetto a quanto stabilito per le S.p.A. valorizzando il c.d. profilo personalistico.

Secondo la Corte “appare preferibile l’opinione che intende il carattere personalistico della società in senso, per così dire, debole”. In tal senso non si ravvisano, secondo gli Ermellini, ragioni che ostino alla trasferibilità del diritto di opzione del singolo socio, ritenendo ammissibile che esso possa privarsi del diritto di opzione sia rinunciandovi che cedendolo a terzi.

Di seguito la Sentenza, disponibile per il download: