La tassazione delle criptovalute: la posizione dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n° 72/E del 2016)

La Risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 72/E del 2 settembre 2016 riferisce che il bitcoin è una tipologia di moneta “virtuale” utilizzata come “moneta” alternativa, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati.

I bitcoin non hanno natura fisica, ma digitale e si emettono e funzionano grazie a dei codici crittografici e a complessi calcoli algoritmici.

Cominciamo con il dire che per le imprese i Bitcoin vanno considerati alla stregua di valuta estera.

Quindi sebbene non ci sia la specifica necessità di dichiarare quanti se ne posseggono, bisogna però dichiarare tutte le operazioni effettuate esattamente come si fa per quelle che avvengono in altre valute (Euro, Dollaro, o altre). E questo vale per qualsiasi criptovaluta si utilizzi.

Pertanto, dal punto di vista fiscale per le aziende usare Bitcoin è esattamente come usare Euro o Dollari: dal punto di vista fiscale, burocratico o amministrativo non cambia assolutamente nulla.

Quindi solo quando i Bitcoin venissero venduti, o a chiusura di bilancio, si potrebbe rilevare la plusvalenza, e nel caso in cui ci fosse su questa (e solo su questa) ci sarebbero delle imposte da pagare.

Come è la tassazione delle criptovalute secondo l’Agenzia delle Entrate?

  • l’Agenzia delle Entrate italiana tratta Bitcoin come una moneta
  • alle imprese che dovessero operare con Bitcoin si applicano le stesse identiche regole fiscali che si applicherebbero qualora operassero con Euro
  • le imposte si pagano solo sulle eventuali plusvalenze
  • queste per le imprese vengono rilevate a chiusura di bilancio, o nel momento della vendita di Bitcoin.