Una compagnia assicurativa, titolare di un diritto credito nei confronti di un soggetto defunto, notificava ad uno degli eredi un atto di precetto contenente l’intimazione di pagamento dell’intera somma di cui risultava creditrice. L’erede, con ricorso ex. art. 615, comma I, c.p.c., proponeva opposizione eccependo la presenza di altri coeredi tra i quali la società creditrice avrebbe dovuto suddividere l’importo preteso. Ed infatti, a norma dell’art. 754, comma I, c.c. “Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria”.
Nonostante ciò, sia il Giudice di prime cure che la Corte di Appello di Bari, rigettavano l’opposizione proposta dall’erede sul presupposto che non fosse stata provata l’accettazione dell’eredità da parte degli altri coeredi al momento della notifica del precetto.
L’erede precettato propose, dunque, ricorso per Cassazione lamentando – tra gli altri motivi di opposizione – l’omesso rilievo da parte della Corte di merito della circostanza che gli altri chiamati all’eredità, al momento della notifica del precetto, erano già comproprietari della casa di abitazione del de cuius e, conseguentemente, il debito doveva essere diviso pro quota tra tutti gli eredi.
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 18977 del 13 giugno 2022, accoglieva l’impugnazione proposta, in quanto il coerede aveva correttamente assolto l’onere di indicare al creditore la presenza di altri eredi obbligati al pagamento del debito ex. art. 754 c.c. Ed infatti, ad avviso della Corte è onere dell’erede convenuto eccepire la propria condizione di coobbligato passivo; solo in mancanza il creditore può legittimamente pretendere il pagamento dell’intero da uno solo dei coeredi. Pertanto, nel caso di specie, la Corte ha dichiarato l’invalidità del precetto intimato al singolo coerede per l’intero ammontare del debito, in quanto il creditore avrebbe dovuto agire esecutivamente in proporzione delle singole quote.
Di seguito la sentenza integrale:
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