General contractor nel bonus 110%: quali sono le responsabilità?

La normativa del superbonus ha trovato ormai una larghissima diffusione e ne abbiamo sentito parlare in moltissimi articoli e pubblicazioni. La figura centrale nell’ambito del superbonus è il “General Contractor”, ossia il contraente generale, ma chi è costui e, soprattutto, quali sono le sue responsabilità?

Con il termine general contractor si individua il soggetto che ricopre il ruolo di appaltatore generale nei confronti del committente, assumendosi la responsabilità di fornitura dei materiali, attrezzature, lavoratori etc. per l’esecuzione delle opere commissionate. Molto spesso il contraente generale si rivolge ad imprese terze per l’esecuzione di parte dei lavori, ad esempio per l’impianto elettrico, per l’impianto idraulico, per le murature.

Nell’ambito del 110% entrano in gioco una pluralità di contratti che coesistono simultaneamente:

  1. un contratto di appalto tra committente e general contractor,
  2. uno o più contratti di subappalto tra appaltatore e subappaltatore;
  3. un contratto di cessione del credito dal committente all’appaltatore;
  4. un contratto di cessione del credito tra appaltatore e banca.

Questo schema prende spunto da quanto già esistente in ambito pubblico e trova la sua disciplina nell’art. 194 D.lgs.n. 50 del 18 aprile 2016 (codice dei contratti pubblici). Il general contractor viene definito come soggetto che, in qualità di unico referente nei confronti del committente, si impegna a realizzare l’opera in tutti i suoi aspetti.

In altre parole il committente, che molto spesso è un privato o un condominio, assume in questo modo un unico interlocutore per l’esecuzione dei lavori, non solo dal punto di vista prettamente operativo ma anche dal punto di vista giuridico ed amministrativo.

Quindi il general contractor assume, con organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.). Ma non solo.

Il G.C. svolge anche un’attività che si avvicina molto alla disciplina del mandato (art. 1703 c.c.) dal momento in cui egli si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del committente.

Quindi qual è la disciplina applicabile ai fini civilistici?

In questo caso, non essendo possibile dare una definizione univoca del contratto si parla di contratto atipico e si applicheranno, in via analogica, le norme attinenti alla tipologia prevalente, da valutare caso per caso. Al momento non vi sono pronunce da parte dei Tribunali ma è verosimile ritenere che nei prossimi mesi vi sarà un copioso dibattito sul punto, viste le cause che si stanno avviando sul tema.

Se è vero che la disciplina dell’appalto è molto dettagliata in tema di responsabilità dell’appaltatore, altrettanto non può dirsi per quella sul mandato, che appare molto più scarna e generica.

In ogni caso è fortemente consigliato prestare molta attenzione in fase di contrattazione e stipula dei contratti, evitando il pericoloso “fai da te”, anche alla luce della continua evoluzione che si sta registrando.

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