Condominio: quando l’amministratore può stare in giudizio senza delega (Cass. Civ. n. 342/2023)

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Con una recente sentenza pubblicata il 10 gennaio 2023 (n. 342) la Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo la legittimazione processuale dell’amministratore di condominio nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che lo stesso aveva proposto senza allegare l’autorizzazione dell’assemblea.

In primo grado, l’opposizione a decreto ingiuntivo veniva respinta dal Tribunale di Benevento e l’amministratore presentava appello alla Corte d’Appello di Napoli. L’appello veniva però dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione dell’amministratore.

L’amministratore non si dava per vinto e proponeva, quindi, ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha definitivamente accolto il ricorso rilevando una erronea interpretazione della giurisprudenza costante in merito alla legittimazione dell’amministratore, in particolare della sentenza n. 18331/2010 SS.UU.

La Cassazione ha quindi ribadito che la necessità dell’autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell’amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni proprie dell’amministratore ex art. 1131, commi 2 e 3, cod. civ.

In altre parole, laddove la controversia rientri tra le attribuzioni proprie dell’amministratore (nel caso di specie risarcimento danni alle parti comuni) non è necessario produrre in giudizio alcuna autorizzazione e/o ratifica da parte dell’assemblea condominiale. Di seguito la massima:

La necessità dell’autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell’amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1131, commi 2 e 3, cod. civ. Pertanto, l’amministratore di condominio non ha necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea per proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento, preteso nei confronti del condominio, dal terzo creditore in adempimento di un’obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei condomini

(Corte di Cassazione – Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 342 del 10 gennaio 2023)

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