Querela per falso: falsità dell’attività di notifica del messo notificatore per mancato tentativo di consegna dell’avviso di accertamento al vicino di casa del contribuente (Tribunale di Pisa, n° 61/23)

Procedimento di querela per falso: il Tribunale di Pisa, con la recente sentenza n° 61/23, ha accertato, a seguito del procedimento per querela di falso promosso dal contribuente, la falsità della relata di notifica, nella parte in cui il pubblico ufficiale dichiarava l’irreperibilità relativa dei soggetti di cui all’art. 139 c.p.c. a cui poter consegnare due avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente è stato difeso dall’Avv. Federico Marrucci e Maurizio Naseddu dello Studio Legale Tributario Arcadia.

Nella motivazione della sentenza si legge:

“Il messo comunale, infatti, in sede di escussione testimoniale ha espressamente ammesso di non aver proprio tentato la notifica presso i vicini di casa, così dichiarando “In casa come ho detto non mi ha mai aperto nessuno, il portiere non c’è o almeno io non l’ho visto. Non ho chiesto ai vicini che mi aprivano se prendevano loro la notifica perché nella mia esperienza nessun vicino ha mai accettato di farlo”.
Com’è noto, nel procedimento notificatorio eseguito ai sensi dell’art. 140 c.p.c. l’impossibilità di consegnare l’atto nei luoghi, alle persone ed alle condizioni prescritte dallo stesso codice di rito, rappresenta l’ineludibile presupposto per il legittimo ricorso ai successivi adempimenti – deposito dell’atto presso la casa comunale, affissione di avviso di deposito alla porta dell’immobile, invio di notizia con raccomandata – idonei a far sì che la notifica possa perfezionarsi per irreperibilità temporanea del destinatario”.

[…]

È evidente, quindi, che nel caso che ci occupa la relata di notifica del 12.11.2014 degli atti amministrativi n 20121T007823000 e n. 20121T007812000 risulta falsa nella misura in cui attesta che il messo comunale procedeva alla notifica ai sensi dell’art. 140 cpc “stante (…) l’irreperibilità delle persone atte a ricevere l’atto ai sensi dell’art. 139 cpc”, avendo il messo incaricato espressamente ammesso di non aver chiesto ai vicini di ricevere la notifica e, dunque, non avendo verificato se i vicini fossero o meno reperibili e disposti ad accettare la notifica”.

Che cos’è la querela per falso?

La querela per falso è uno procedimento con il quale è possibile far accertare, dinanzi al Tribunale, la falsità materiale o ideologica di quanto contenuto all’interno di un atto pubblico (inclusa la relata di notifica in sede di consegna di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate o di una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione al contribuente).

L’art. 2700 c.c. stabilisce infatti che “l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti“.

Quando una relata di notifica è “falsa”?

Se il messo notificatore attesta, all’interno della relata di notifica da lui stesso redatta, di aver compiuto (in sua presenza) tutti gli adempimenti previsti dalla normativa (ad esempio in caso di c.d. irreperibilità relativa, art. 140 c.p.c.), ma ciò non rappresenta la realtà dei fatti, allora il contribuente deve proporre querela per falso dinanzi al Tribunale competente.

Infatti, anche se il contribuente contesta la veridicità di quanto attestato dal messo notificatore dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria), la parte privata è onerata ad instaurare il procedimento per querela per falso dinanzi al Tribunale per fare accertare la falsità della relata di notifica inerente all’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate o alla cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia).

Per maggiori informazioni compila il form!