È davvero impignorabile la prima casa da parte di Equitalia (Agenzia delle Entrate-Riscossione)?

Lo strumento che il nostro ordinamento pone a tutela dei creditori è l’esecuzione forzata: mediante tale procedimento, infatti, essi possono rivalersi su determinati beni dei debitori per tentare di soddisfare le proprie pretese.

L’atto con il quale prende il via l’esecuzione forzata è il pignoramento. Esso è realizzato con lo scopo di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore.

Pignoramento della prima casa oggi – Quando è possibile?

La prima casa è pignorabile tutte le volte in cui il debito è di natura privata.

Questo si verifica, per esempio, se il creditore è un istituto bancario o una finanziaria che ha erogato un prestito. In questo caso la legge non prevede limiti e per il debitore non sussiste nessuna forma di tutela.

Inoltre, non è previsto un limite minimo di debito a partire dal quale il pignoramento immobiliare è possibile. Anche qualora il debito abbia un importo non elevato, il creditore può avviare tale procedura di esecuzione forzata. Tuttavia, dato che il pignoramento immobiliare ha un costo elevato e tempi solitamente lunghi, generalmente, per importi non rilevanti, non viene esperito.

La Legge n. 69/2013, modificando l’art. 76 del co. 2, DPR n. 602/73, ha previsto dei limiti al pignoramento immobiliare da parte dell’Erario.

Le condizioni affinché l’immobile (prima casa) non sia pignorabile consistono in:

  • deve trattarsi dell’unico immobile di proprietà del creditore;
  • deve trattarsi dell’immobile dove il creditore risiede anagraficamente;
  • deve trattarsi di immobile accatastato come civile abitazione (categoria A, tranne A/10);
  • deve trattarsi di un immobile non qualificabile come bene di lusso (le categorie catastali degli immobili di lusso sono A/1, A/8 e A/9).

In conclusione, la prima casa è pignorabile tutte le volte in cui il debito è di natura privata mentre quando siamo di fronte ad un debito di natura erariale, vi sono dei limiti legati al pignoramento della prima casa, senza i quali l’abitazione di residenza del debitore non è pignorabile.

Novità: codice della crisi di impresa e pignoramento della prima casa oggi

Con l’entrata in vigore dell’art. 268 del Codice della Crisi (CCII) è stata introdotta per la prima volta in Italia la liquidazione controllata del patrimonio di un qualunque soggetto giuridico (privato cittadino, professionista, imprenditore ecc.) ad istanza di uno qualsiasi fra i suoi creditori.

La liquidazione del patrimonio è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento diretta alla liquidazione (vendita) dell’intero patrimonio del debitore al fine di soddisfare tutti i creditori.

Ai fini dell’accoglimento dell’istanza di liquidazione del patrimonio ad opera del creditore sono necessarie due condizioni:

1) lo stato di insolvenza del debitore;

2) ammontare di debiti scaduti e non pagati uguale o superiore ad euro 50.000,00.

Per stato di insolvenza si intende lo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Conclusioni

Visto che tra i creditori a cui è consentito procedere con la domanda di liquidazione controllata è possibile annoverare anche l’Erario, mi chiedo se la norma di cui stiamo parlando (art. 268 CCIIA) abbia abrogato tacitamente la precedente che prevedeva la impignorabilità della prima casa.

Tutto ciò premesso, sembrerebbe possibile, con l’attuale formulazione della legge, da parte dell’Erario, smobilizzare l’intero patrimonio, tra cui la prima casa.