Criptovalute e normativa Iva

Il bitcoin è una tipologia di moneta “virtuale”, o meglio “criptovaluta”, utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria.

La circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento si fonda sull’accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge.

Si tratta, pertanto, di sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti paritari (peer to peer) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione.

Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative ai bitcoin e, in generale, alle valute virtuali, non si può prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14.

Nella sentenza citata  la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fissato due principi fondamentali.

Le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente costituiscono prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso.

Oltre a questo i giudici hanno ritenuto che le suddette prestazioni debbano rientrare tra le operazioni esenti IVA “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio“.

I principi affermati dalla CGUE sono stati ripresi dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n 72/E/2016. Si tratta del caso riguardante una società che eseguiva – per conto della propria clientela – operazioni di acquisto/vendita di bitcoin.

Il documento di prassi ha confermato che l’attività svolta dall’attività istante deve essere considerata ai fini IVA quale prestazione di servizi esente art. 10, primo comma, n 3 del DPR n 633/72.