La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, nel giudizio di riassunzione proveniente dalla Corte di Cassazione, con la recente sentenza n° 148/22 ha annullato l’avviso di accertamento da studio di settore dell’Agenzia delle Entrate emesso nei confronti di un imprenditore (all’epoca dei fatti, ossia nel 2005) operante nel settore del commercio al minuto.
Il contribuente è stato difeso dell’Avv. Federico Marrucci e Avv. Maurizio Naseddu dello Studio Legale Tributario Arcadia.
La chiusura dell’azienda giustifica lo scostamento dello studio di settore
I giudici di appello hanno accolto la tesi sostenuta dal ricorrente, il quale evidenziava l’illegittimità dell’avviso di accertamento, in quanto l’Agenzia delle Entrate non aveva tenuto della profonda crisi aziendale (con successiva chiusura e fallimento della società), la quale aveva travolto il contribuente.
Sul punto, il Collegio osserva:
Conseguentemente concludono i giudici tributari, la parte ha dimostrato la sussistenza di circostanze di fatto, volte a comprovare l’andamento anomalo della propria attività aziendale, al fine di “giustificare un reddito inferiore” rispetto ad un flusso normale.
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