La normativa di riferimento.
Il riconoscimento di un figlio nato al di fuori del matrimonio (c.d. figlio naturale) può essere effettuato da uno od entrambi i genitori, anche successivamente alla nascita, con dichiarazione resa di fronte all’Ufficiale di Stato Civile. In questi casi, il riconoscimento è subordinato, ex art. 43 del D.P.R. n. 396/2000, all’attestazione, da parte del genitore dichiarante, che “nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge”.
Se la costituzione del rapporto di filiazione è richiesta da un cittadino straniero la legge cui fare riferimento è quella del suo stato di cittadinanza. Ed infatti, in questi casi trova applicazione l’art. 35, secondo comma, L. 218/1995, il quale prevede che “La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale”.
Pertanto, la dichiarazione di riconoscimento effettuata da un genitore straniero, per poter essere validamente registrata dall’ufficiale giudiziario, dovrà essere accompagnata dal certificato, rilasciato dall’Autorità consolare competente, di idoneità al riconoscimento, da valutarsi sulla base della legge nazionale del genitore istante. Nella prassi, tuttavia, capita piuttosto frequentemente che lo Stato interessato non conceda il nulla osta al riconoscimento. Ciò in quanto, spesso, le normative interne non contemplano la figura della filiazione naturale o addirittura vietano espressamente il riconoscimento dei figli nati da persone tra loro non sposate o adulterini.
Cosa fare in questi casi?
In caso di mancato “nulla osta” è possibile ricorrere al Tribunale competente per ottenere una pronuncia giudiziale che attesti, sulla base della legge italiana, la capacità del genitore straniero di effettuare il riconoscimento. Provvedimento, questo, che consentirà all’Ufficiale di Stato Civile di registrare la dichiarazione di riconoscimento.
Ed infatti, al giudice è consentito applicare la legge italiana, in luogo di quella straniera, ogni qual volta in cui quest’ultima contrasti con il c.d. principio di ordine pubblico internazionale, ovvero l’insieme dei valori fondanti un certo ordinamento giuridico in in un dato momento storico. Sul punto l’art.16, primo comma, della richiamata L. 218/1995 prevede espressamente che “La legge straniera non è applicata se i suo i effetti sono contrari all’ordine pubblico”.
Per quanto qui interessa la Cassazione, con la sentenza n. 27592/2006, ha affermato che il diritto all’acquisizione dello stato di figlio naturale a chiunque sia stato concepito rappresenta un principio di ordine pubblico internazionale e, come tale, costituisce un limite generale all’applicazione della legge straniera.
Pertanto, in presenza di normative straniere che escludono ogni rilievo alla filiazione naturale, la capacità del genitore di effettuare il riconoscimento, dovrà essere valutata sulla base della legge italiana, prevalendo l‘interesse del figlio a vedere riconosciuto il rapporto di filiazione.