Locazioni ed affitto d’azienda: diventa operativo il credito d’imposta.

Con l’art 28 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) era stato introdotta nel nostro Ordinamento la facoltà di usufruire di un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile per i contratti di locazione commerciale ed al 30% per i contratti di affitto d’azienda.

Questo per “contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” nei confronti dei soggetti “esercenti attività d’impresa, arte o professione“.

In ossequio a quanto disposto dal Governo con il decreto in commento, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 32/E ha reso operativo il credito d’imposta istituendo il codice tributo “6920”.

A renderlo noto è proprio l’Agenzia con la circolare 14/E in data 6 giugno 2020, scaricabile a fine pagina.

In cosa consiste ed a chi spetta?

Il credito d’imposta è stabilito nella misura del 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo ed al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. L’importo da prendere a riferimento è quello effettivamente versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario quindi che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento.

Destinatari della misura sono coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Il credito di imposta è riconosciuto anche alle strutture alberghiere e agrituristiche (anche stagionali) a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i forfettari e le imprese agricole.

Per quanto riguarda requisiti di accesso e modo di utilizzo si rinvia alla risoluzione ed al comunicato stampa pubblicato ieri, scaricabili qui sotto.

Al riguardo merita, tuttavia, sottolineare la possibilità di cedere il credito d’imposta in favore del locatore o di istituti di credito ma è necessario che il conduttore o l’affittuario paghino la differenza. Ossia, a fronte di un canone mensile di 100 unità, 40 devono essere effettivamente pagate e 60 possono essere oggetto di cessione del credito d’imposta.