Film pirata: You Tube non è tenuta a fornire i dati degli utenti.

Questa, in sintesi, la massima stabilita dalla recente Sentenza della Corte UE nella causa C-264/19 depositata ieri, 9 luglio 2020.

Punto centrale della questione è l’interpretazione della nozione di “indirizzo” contenuta nella Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

All’art. 8, paragrafo 2, lettera a) viene disposto, infatti, che:

“Le informazioni di cui al paragrafo 1 ( informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazioni di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale n.d.r.) comprendono, ove opportuno, quanto segue: a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti”.

La Corte UE, all’esito della causa ha stabilito che, nel caso di un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, la nozione di “indirizzo” non si riferisce al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono o all’indirizzo IP utilizzato per il caricamento.

Il caso

La Constantin Film Verleih dispone, in Germania, dei diritti di sfruttamento esclusivi sui film “Parker” e “Scary Movie 5”.

Nel corso degli anni 2013 e 2014 i titoli in parola sono stati caricati sulla nota piattaforma You Tube, consentendone una visione “in chiaro” da parte di un pubblico indistinto di utenti della Rete.

La Constantin Film ha chiesto, quindi, a You Tube e Google (di cui forma parte) di entrare in possesso di un insieme di informazioni relative agli utenti responsabili del caricamento, ottenendo, però solo i nickname degli stessi. Senza alcun altro dato.

Ciò posto ha agito innanzi alle autorità tedesche affinchè le venissero fornite informazioni supplementari ossia: indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono cellulare ed indirizzi IP utilizzati per il caricamento con indicazione del momento esatto del caricamento.

In primo grado, il Tribunale del Land Francoforte sul Meno ha respinto la domanda. Domanda che, invece, è stata accolta parzialmente in appello, limitatamente agli indirizzi di posta elettronica.

Il giudice di ultima istanza (la Corte federale di Giustizia), adita dalla Constantin Film, ha rimesso la questione alla Corte UE ritenendo che la decisione dipendesse dall’interpretazione della direttiva 2004/48.

I motivi della decisione

La Corte UE ha fornito l’interpretazione della norma in commento sul presupposto che il termine “indirizzo” riguarda unicamente l’indirizzo postale, vale a dire il luogo di domicilio o di residenza di una determinata persona.

Ciò è confermato anche dai documenti preparatori della direttiva 2004/48 che non contengono alcun indizio tale da suggerire una diversa interpretazione.

In termini generali la direttiva in commento mira a stabilire un equilibrio tra l’interesse dei titolari alla tutela del loro diritto di proprietà ed il diritto alla tutela dei dati personali degli utenti.

Ciò posto il fornitore del servizio (Youtube) non può essere obbligato a fornire i dati personali richiesti. Di seguito il provvedimento integrale:  Cgue_C264