La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Pisa, con la recente sentenza n° 289/22, ha accolto il ricorso di un contribuente italiano, ma residente fiscalmente in Inghilterra, il quale aveva omesso di iscriversi all’Aire per l’anno di imposta accertato.
L’Agenzia delle Entrate decideva di tassare i redditi di lavoro dipendente conseguiti dalla parte privata in Inghilterra.
Si osserva che il Fisco inglese aveva già tassato le buste paga del cittadino italiano, ma fiscalmente residente a Londra.
A quel punto, il contribuente decideva di impugnare l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate di Pisa chiedendo l’applicazione della convenzione internazionale Italia-Uk contro le doppie imposizioni.
La parte è stata difesa dall’Avv. Federico Marrucci e Maurizio Naseddu dello Studio Legale Tributario Arcadia.
I giudici pisani hanno infatti osservato:
In materia di imposta sul reddito prodotto all’estero trovano applicazione le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione stipulate dallo Stato italiano con altri Stati. Tali convenzioni, al pari delle altre norme internazionali pattizie, rivestono carattere di specialità rispetto alla normativa interna e quindi prevalgono su di esse. Tale rilevanza è espressamente sancita dall’art. 75 del d.p.r. n. 600/1973 e rispecchia un principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 14.4.2021, n. 9725; Cass. 13.10.2017, n. 24112).
Che cos’è l’Aire?
L’A.I.R.E. è l’acronimo di “Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero” all’interno della quale sono contenuti tutti i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero (https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/aire_0/).
Cosa succede se il cittadino italiano non si iscrive all’Aire?
Se il cittadino dimentica di iscriversi all’A.I.R.E., anche se di fatto aveva la residenza e la dimora in altro Stato estero, l’Agenzia delle Entrate esercita il proprio potere di tassare i redditi esteri che la parte privata ha conseguito in un determinato anno di imposta, oltre alla irrogazione delle relative sanzioni tributarie.
Questo potere fiscale viene esercitato con la notifica, al contribuente, dell’avviso di accertamento, il quale può essere impugnato (entro 60 giorni dalla notifica dell’atto) dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) da parte del contribuente, come avvenuto nel contenzioso di cui al presente articolo.
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