Il 29 giugno 2022 è una data che può considerarsi “storica” sia per gli operatori del diritto che per le aziende che si occupano di logistica. Infatti con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 79/2022, di conversione del D.L 36/2022, la definizione della logistica è entrata a pieno titolo nel nostro codice civile, con l’inserimento dell’art. 1677 bis c.c.
L’articolo in questione dispone che:
Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.
Così facendo, il legislatore ha riconosciuto l’esistenza del settore della logistica e ne ha delineato i confini giuridici. L’elenco delle attività menzionate dalla norma non è causale ma segue esattamente il percorso temporale in cui si articola il contratto di logistica, dalla ricezione sino alla distribuzione ai clienti, passando per la trasformazione, il deposito e la custodia.
Sino al giugno 2022 i servizi attinenti al settore della logistica erano considerati “atipici” perché non menzionati all’interno del codice civile, e facevano capo ad altrettanti contratti elaborati nella prassi commerciale. Da oggi i corrispondenti contratti tipici perdono la loro individualità per confluire nel nuovo contratto di logistica, sottotipo del contratto di appalto di servizi.
Il nuovo art. 1677 bis deve essere letto in collegamento sistematico con l’art. 1677 c.c. che disciplina la prestazione continuativa o periodica di servizi, abbracciando anche le norme sul trasporto per i servizi che implicano il trasferimento di cose da un luogo a un altro.
Al momento non esiste un format tipizzato del contratto di logistica, eccezion fatta per quello predisposto dalle associazioni di categoria. Ad ogni modo si ricorda che la stesura dei contratti deve tenere in considerazione le specifiche esigenze delle parti rispetto ad uno specifico affare, per cui è sempre opportuna l’assistenza di professionisti che sappiano codificare con precisione le volontà delle parti, disciplinando in modo chirurgico diritti ed obblighi coinvolti nel contratto.
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