Lo scorso 24 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 118/2021 “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.
Il decreto introduce una nuova procedura stragiudiziale per sopperire al differimento del Codice della Crisi, la cui entrata in vigore è slittata ufficialmente al 16 maggio 2022.
Lo strumento introdotto dal decreto si chiama “Composizione negoziata della crisi” e dovrebbe consentire agli imprenditori di uscire in modo rapido dalle difficoltà economiche, rese ancor più aspre dalla pandemia in corso. L’articolo prevede che:
L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 3, commi 6, 7 e 8.
(Art. 2 D.L. 118/2021)
2. L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa
La composizione negoziata è rivolta a tutti gli imprenditori (ditte individuali, società di persone, società di capitali etc.) che si trovano in una condizione di squilibrio economico tale da renderne probabile l’insolvenza.
La piattaforma telematica nazionale ed il test valutativo.
Con il decreto legge 118 viene istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile a tutti gli imprenditori che sono iscritti nel Registro delle Imprese, attraverso il sito istituzionale di ogni CCIAA. La piattaforma dovrebbe divenire operativa entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto (quindi dal 25 agosto 2021).
Degna di nota è la presenza, sulla piattaforma, di una “lista di controllo particolareggiata” con indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, nonché un comodo test per la verifica della ragionevole praticabilità del risanamento. Questo test è accessibile sia dall’imprenditore che dall’esperto, che potrà utilizzare il test per condurre le proprie valutazioni e, sostanzialmente, mettersi al riparo da critiche.
Questo test di autocontrollo diverrà presto una sorta di “green pass” per le imprese che certificherà la regolarità dei conti e la solidità dell’impresa. Diversamente consentirà all’imprenditore di accedere alla procedura per tornare in carreggiata.
Come si accede alla composizione negoziata?
L’imprenditore che si venisse a trovare in condizioni di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario dovrà chiedere al Segretario della propria CCIAA la nomina dell’esperto. L’istanza di nomina dovrà essere presentata tramite la piattaforma telematica con la compilazione di un facile modello. Sarà richiesta l’allegazione dei seguenti atti e documenti:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non gia’ depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonche’ una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;
b) una relazione chiara e sintetica sull’attivita’ in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
g) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarita’ contributiva;
h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.
(Art. 5, terzo comma, D.L. 118/2021)
A questo punto l’esperto, valutata la propria indipendenza, darà seguito all’incarico. Questo si concluderà se, entro 180 giorni dall’accettazione, le parti non avranno individuato una soluzione adeguata per il superamento della situazione di squilibrio.
Durante la procedura, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, previa informativa scritta all’esperto (art. 9).
Misure protettive per l’impresa.
Importante novità che rende particolarmente appetibile l’accesso alla procedura di composizione negoziata, è la possibilità di accesso a misure protettive del patrimonio dell’impresa, così come disciplinato dall’art. 6 del D.L. 118/2021.
L’istanza viene pubblicata sul Registro delle imprese e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non potranno acquisire diritti di prelazione (se non concordati con l’imprenditore), iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni dell’impresa. Il tutto senza che vengano inibiti i pagamenti.
Infine, durante la vigenza delle trattative (quindi per 180 giorni) non potranno essere pronunciate sentenze dichiarative di fallimento o accertamento dello stato di insolvenza dell’impresa.
Sono esclusi dalla protezione i diritti di credito dei lavoratori, che rimarranno quindi tutelabili.