La semplice enunciazione di un finanziamento soci nel verbale di assemblea è sufficiente per applicare l’imposta di registro al 3%.
Questo è, in estrema sintesi, il principio ricavabile dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 11276 del 29 aprile 2021.
Il caso di specie riguardava un’assemblea straordinaria per aumento di capitale sociale di una SRL, volto a ripianare le perdite maturate mediante la rinuncia al diritto di credito da parte di un socio finanziatore.
Nel verbale veniva espressamente enunciata la sussistenza di un contratto di finanziamento del socio in favore della società, non formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina dell’art. 22 D.P.R. 131/1986 (Testo Unico imposta di Registro) in forza del quale:
"Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate".
In virtù della norma citata, l’Ufficio ha sottoposto il contratto enunciato all’imposta di registro con l’applicazione dell’aliquota fissa pari al 3% qualificando il contratto come contratto di mutuo del socio in favore della società.
Si tratta, in realtà, di un consolidamento giurisprudenziale della Suprema Corte, che conferma il principio enunciato per la prima volta con la Sentenza n. 15585/2010, ribadito poi nel 2019 con Sentenza n. 32516/2019.
Di seguito si mette a disposizione la Sentenza in versione integrale: