Spese ordinarie e straordinarie: come distinguerle?

Le spese ordinarie sono quelle ricomprese nel mantenimento mensile corrisposto per i figli, poichè riguardano gli aspetti della loro quotidianità (vitto, alloggio, abbigliamento, farmaci da banco per i malanni stagionali, costi per i biglietti dei mezzi pubblici e ricariche cellulare…).Vi rientrano tutte quelle spese che la famiglia sosteneva quando era unita e che servono a consentire ai figli di conservare la sistematicità delle proprie giornate.

Le spese straordinarie non sono comprese nell’assegno periodico (mensile) perchè sono spese imprevedibili e non calcolabili. Tali spese si suddividono in obbligatorie e non obbligatorie.

Le spese straordinarie obbligatorie non richiedono un accordo tra i coniugi perché riguardano scelte che i genitori prendono insieme (ad esempio l’acquisto di testi scolastici o di farmaci fondamentali o visite mediche ed interventi chirurgici urgenti e indifferibili, bollo e assicurazione per i mezzi di trasporto).

Per le spese straordinarie non obbligatorie è necessario che entrambi i genitori manifestino il proprio consenso e che quindi ci sia un accordo preventivo tra i due. Tra queste spese rientrano anche quelle per sostenere interventi chirurgici, visite oculistiche o dentistiche private, visite di psicoterapia e logopedia, e persino le feste di compleanno. Il genitore che deve sostenere la spesa dovrà informare l’ex, in qualunque modo ritiene efficace, della spesa da sostenere per poterne ottenere il consenso e per ottenere il rimborso dovrà dimostrare la spesa, con scontrini o ricevute. Se effettua la spesa senza il consenso del coniuge non può richiedere il rimborso

In ogni caso è bene controllare sempre se esiste un protocollo specifico per il foro di appartenenza e cosa prevede, sia nella classificazione della spesa che nella modalità di pagamento. Per quanto attiene al Foro di Lucca vi è un nuovo protocollo relativo alle spese straordinarie del 7 ottobre 2020. In generale, le spese straordinarie vengono suddivise al 50% tra i coniugi, ma in casi specifici possono essere suddivise o in base ai singoli redditi dei coniugi o attribuite ad uno o all’altro genitore sulla base di scelte particolari. 

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