Il bitcoin è una tipologia di moneta “virtuale”, o meglio “criptovaluta”, utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria.
Solitamente chi opera con le Criptovalute prima o poi deve scontarsi con il mondo reale: mi riferisco a come la normativa civilistica e fiscale trattano questo argomento.
In questo contributo, voglio parlarti degli aspetti fiscali legati all’imposizione diretta delle Criptovalute.
I criteri da adottare, in sede di dichiarazione dei redditi derivanti dagli investimenti speculativi eseguiti con le c.d. rappresentazioni digitali di valore, sono definiti dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, bisogna riferirsi alla Risoluzione n. 72/E/2016 e alla risposta ad interpello n. 956-39/2018 della Direzione Regione Lombardia.
Tali documenti, assimilano ai fini fiscali le valute virtuali alle valute tradizionali estere. Per questo motivo è necessario tenere a mente quanto indicato nell’articolo 67 del DPR n 917/86 i quali al:
- comma 1, lett. c-ter) precisa che: costituiscono redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze […] realizzate mediante cessione a titolo oneroso […] di valute estere, oggetto di cessione a termine o rinvenienti da depositi o conti correnti“. Per cessione a titolo oneroso si intende anche “il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente“.
- mentre il comma 1-ter) statuisce che: Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a € 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui“.
Per le valute estere il criterio prescelto è quello di assoggettare a tassazione solo le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso delle valute.
Al fine, comunque, di evitare di attrarre a tassazione fattispecie non significative la tassazione delle cessioni di valute rinvenienti da depositi o conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza massima dei depositi intrattenuti dal contribuente superi i 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi.
Ai fini del calcolo della plusvalenza è necessario confrontare il controvalore in euro della moneta virtuale ceduta (accredita sul wallet della piattaforma il giorno della cessione) con il costo di acquisto della stessa.
Si precisa che per la determinazione della plusvalenza occorre applicare la disposizione di cui all’art. 67 comma 1-bis TUIR, per effetto della quale si considerano cedute per prime le Criptovalute acquisite in data più recente (Metodo LIFO – Last In First Out).
Dalla differenza tra questi due valori emerge la plus/minusvalenza da indicare nel quadro RT del modello Redditi P.F.
La tassazione del “prelievo”: l’imposta sostitutiva al 26%
In particolare, nel quadro RT, in corrispondenza della sezione dedicata alle plusvalenze soggette ad applicazione dell’imposta sostitutiva al 26% si deve indicare:
- Il valore complessivo delle valute virtuali cedute nel corso dell’anno valorizzate al cambio del giorno di cessione;
- Il valore complessivo delle valute virtuali acquistate, utilizzando il metodo “LIFO” (last in, first out), per la determinazione dei valori di acquisto delle valute virtuali cedute.
Il versamento dell’imposta avviene con la scadenza ordinaria di pagamento delle imposte sui redditi (attualmente il 30 giugno). Il codice tributo da utilizzare con modello F24 è il seguente:
Codice tributo 1100 – Imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR.
L’anno di imposta da indicare è quello oggetto di dichiarazione.