Prelievi sul conto corrente cointestato col defunto: è accettazione tacita dell’eredità?

Sulla questione relativa alle conseguenze derivanti dai prelievi effettuati sul conto corrente cointestato con il defunto dopo la sua morte è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4320 del 22 febbraio 2018.

Più in particolare, la Corte ha affermato che nei conti correnti bancari intestati a più persone i prelevamenti, anche dell’intera giacenza, eseguiti da uno dei cointestatari successivamente alla morte dell’altro, non rappresentano necessariamente un’ipotesi di accettazione tacita dell’eredità.

Tale condotta per poter essere qualificata come “accettazione dell’eredità” necessita della rigorosa prova che il saldo presente sul conto derivi esclusivamente da versamenti effettuati in vita dal cointestatario defunto. Ciò in quanto, solo in quest’ultimo caso, l’altro correntista non potrà avanzare alcun diritto sul saldo medesimo e conseguentemente le operazioni dallo stesso eseguite potranno essere valutate ai fini dell’accettazione.

Al riguardo è opportuno sottolineare che la titolarità delle somme presenti sui conti correnti cointestati, per giurisprudenza consolidata, si ritiene appartenere a ciascun correntista in parti uguali, salvo che non sia provato diversamente. Ed infatti, è ormai assodato il principio secondo cui ai rapporti interni tra correntisti si applica l’art. 1298, secondo comma, c.c. in virtù del quale “Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.

Pertanto, nel caso di prelievi effettuati successivamente alla morte di uno dei cointestatari per aversi accettazione tacita dell’eredità è necessario verificare se i versamenti che hanno condotto al saldo attivo provengano dal defunto. Se così non fosse, infatti, il cointestatario superstite potrebbe liberamente disporre della propria metà, senza che ciò importi la volontà di accettare l’eredità.

La Corte ha infine precisato che spetterà a chi agisce in giudizio l’onere di provare che il saldo attivo presente sul conto derivi esclusivamente da versamenti effettuati in vita dal defunto e, quindi, l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità da parte del cointestatario che ha eseguito i prelievi.

Di seguito la Sentenza commentata, disponibile per il download: