La società semplice come strumento di protezione del patrimonio.

La società semplice è la forma societaria meno strutturata tra quelle previste dal codice civile e si caratterizza, come il nome stesso suggerisce per un regime giuridico e fiscale “semplificato”.

Il ricorso a questa figura rappresenta una delle modalità maggiormente idonee ad assicurare la tutela del tuo investimento.

Vediamo cos’è, come viene costituita e perché deve essere utilizzata, soprattutto nella gestione del patrimonio familiare. 

Società semplice: cosa è?

La società semplice (SS), è la forma più elementare delle società contemplate dal nostro ordinamento giuridico.

E’ regolata dagli articoli da 2251 a 2290 c.c. e la sua disciplina costituisce, in realtà, la normativa di base per tutte le tipologie societarie conosciute dalla legge vigente.

Quando due o più persone si accordano per svolgere un’attività imprenditoriale allo scopo di dividerne gli utili e ogni socio deve prestare un contributo alla società sia esso sotto forma di denaro, beni in natura o prestazioni di lavoro, parliamo di società.

L’art. 2247 c.c., infatti, definisce il contratto di società come un accordo con il quale: “… due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili“.

Il successivo art. 2249 c.c.. prevede che si può ricorrere all’utilizzo della forma della società semplice quanto l’attività esercitata non è commerciale. Proprio per queste sue caratteristiche, è il modello applicato in via residuale, ossia ove le parti non scelgano nessuna altra tipologia prevista dal codice civile.

Si può, quindi adottare questa forma solo per le seguenti attività economiche:

  • attività agricola;
  • professioni intellettuali;
  • gestione beni immobili;
  • gestioni di partecipazioni.

Società semplice: costituzione.

Il contratto con il quale si dà vita alla società si chiama atto costitutivo e normalmente viene redatto da un notaio.

La società semplice, invece, può essere costituita anche verbalmente e non è nemmeno necessario versare un capitale sociale minimo per il suo avvio.

E’ necessario provvedere all’iscrizione della società presso il registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio che risulta essere territorialmente competente. La funzione è di sola certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.

Società semplice: caratteristiche.

La società semplice è caratterizzata da un’autonomia patrimoniale imperfetta.

In altri termini il suo patrimonio è da intendersi separato rispetto al patrimonio personale dei singoli soci ma il creditore sociale potrà aggredire anche il patrimonio personale del socio per poter soddisfare le proprie cretese di credito.

Di contro, è naturalmente previsto che il creditore personale del singolo socio non possa aggredire il patrimonio della società semplice per poter soddisfare le proprie pretese, anche se potrà pur sempre soddisfarsi sulla quota di utili che spettano al socio debitore, e compiere degli atti di natura conservativa sulla quota che a questi spetta nella liquidazione.

Il creditore personale del singolo socio potrà altresì domandare che venga liquidata la quota del socio debitore, se gli altri beni del debitore non siano adeguati per poter soddisfare il suo credito.

Non è soggetta al fallimento in quanto non può esercitare alcuna attività commerciale.

Di norma la società semplice è amministrata in via disgiunta dai singoli soci amministratori.

Nulla comunque impedisce che si prevede una amministrazione congiunta (eventualmente limitata a una determinata categoria di atti, lasciando invece la generalità dei provvedimenti a decisione disgiunta), in cui – cioè – le decisioni societarie risultano essere vincolate al consenso unanime di tutti i soci amministratori.

Protezione del patrimonio.

L’utilizzo della società semplice nelle realtà familiari, che vogliono tutelare il proprio patrimonio, trova la sua massima esaltazione.

Spaventati dal concetto di “spossessamento” (fanno sempre meno ricorso al Trust) si rivolgono a strumenti societari, che gli consentono comunque una forma di godimento diretto del patrimonio, trovando nello statuto sociale, modellabile secondo le proprie esigenze più disparate, un valido alleato.

La società semplice è proprio uno di questi strumenti, soprattutto se il patrimonio vuole essere messo esclusivamente a servizio della famiglia.

La SS ha un patrimonio proprio, separato da quello dei soci. Rende i singoli beni conferiti nella società immuni dall’aggressione dei creditori particolari del socio. Inoltre, le quote della società semplice possono essere insequestrabili e impignorabili.

Vantaggi.

Ecco quindi i motivi per cui devi utilizzare la società semplice:

– assenza di formalismi per la costituzione (art. 2251 c.c.).

– Ha costi di gestione minimi in quanto non ha nessun obbligo di tenuta delle scritture contabili e di redazione del bilancio.

– Non è soggetta agli ISA e alla disciplina delle società di comodo.

– Salvaguardia del patrimonio e l’attività di gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari.

– Utile per la gestione del passaggio generazionale.

– La SS ha un patrimonio proprio, separato da quello dei soci e quindi rende i singoli beni conferiti nella società immuni dall’aggressione dei creditori particolari del socio.