GENITORE CHE PAGA UN DEBITO DEL FIGLIO: È DONAZIONE INDIRETTA? (Cass. n. 23260 del 29.04.2019).

Spesso capita che un genitore si offra di pagare un debito del figlio perché in difficoltà economica. In questi casi, alla morte del genitore, il figlio beneficiario può essere obbligato dagli altri fratelli a restituire la somma ricevuta?

La risposta a questa domanda è stata fornita dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23260 del 29.04.2019.

La fattispecie sottoposta all’attenzione della Suprema Corte riguardava la condotta di padre che, dopo aver pagato il debito di uno dei figli, rinunciava alla possibilità di ricevere indietro le somme anticipate (c.d. azione di regresso).

Tale comportamento è stato qualificato dalla Corte come una donazione indiretta, con conseguente obbligo per il figlio beneficiario di restituire al patrimonio ereditario le somme corrisposte dal padre.

Si ha donazione indiretta ogni qual volta il negozio giuridico posto in essere dalle parti, pur non avendo la forma tipica della donazione (atto pubblico e presenza di due testimoni), sia comunque finalizzato ad arricchire gratuitamente il beneficiario.

Dunque, la donazione indiretta si distingue da quella diretta, disciplinata dagli artt. 769 ss c.c., unicamente per il mezzo con cui viene raggiunto il fine di liberalità che, nella donazione indiretta, può essere il più vario. Per questo motivo, relativamente alla disciplina, anche alle donazioni indirette si applicano le disposizioni dettate dal Codice Civile in materia di donazione, ad eccezione di quelle relative alla forma.

Tra le norme applicabili, per quanto qui ci interessa, vi è l’art. 737 c.c. che prevede l’obbligo per il coniuge ed i figli di conferire nella massa ereditaria i beni ricevuti in vita dal defunto, e ciò al fine di una corretta formazione delle quote spettanti a ciascun coerede.

In ogni caso è necessario ricordare che spetta al soggetto che agisce in giudizio dimostrare la sussistenza, nel caso concreto, degli elementi da cui desumere la volontà di donare in capo al defunto.