In sede di divisione ereditaria assume grande rilievo l’istituto della collazione. Quest’ultimo, disciplinato dagli artt. 737 ss c.c., è volto alla formazione della massa ereditaria, ossia il patrimonio del defunto che sarà, poi, diviso tra gli eredi. Il coniuge, i figli o i loro discendenti sono tenuti, quindi, a conferire nella massa ereditaria quanto ricevuto a titolo di donazione, sia diretta che indiretta dal de cuius, quando questi era ancora in vita, salvo espressa dispensa.
Quanto premesso fa sorgere un interrogativo di non facile soluzione: cosa cade in successione nel caso in cui un genitore doni ad uno dei figli una somma di denaro, e quest’ultimo la utilizzi per l’acquisto della propria casa?
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29924 del 31 dicembre 2020. Il caso affrontato dalla Suprema Corte trae origine da una vicenda – piuttosto frequente – che vede come protagonista un padre che, dopo aver venduto la propria azienda agricola, aveva utilizzato parte del ricavato per l’acquisto di due immobili, poi, intestati a solo due dei suoi 5 figli.
Uno dei figli esclusi, una volta morto il padre, agiva in giudizio nei confronti degli altri coeredi al fine di far dichiarare la simulazione delle predette compravendite, in quanto dissimulanti due donazioni indirette lesive, a suo dire, della propria quota di legittima.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che : “quando il denaro è stato donato come tale, l’oggetto della collazione non può che essere il denaro stesso, che costituisce il bene con cui il genitore ha inteso beneficiare il figlio, mentre il successivo reimpiego della somma ricevuta non ha rilievo, essendo estraneo alla previsione del donante. Diverso è il caso in cui la dazione di denaro sia stata effettuata al precipuo scopo di procedere all’acquisto immobiliare […] in tale seconda ipotesi – caratterizzata da un collegamento tra l’elargizione del denaro e l’acquisto del bene immobile – si è in presenza di una donazione (indiretta) dell’immobile”.
Sintetizzando, il principio enunciato dalla Suprema Corte può essere riassunto come segue: se ad essere donata è sic et simpliciter una somma di denaro, oggetto di collazione sarà il denaro stesso e non l’immobile (o altro bene) eventualmente acquistato con quest’ultimo. Viceversa se il conferimento di denaro è specificamente finalizzato all’acquisto di un immobile sarà quest’ultimo a formare oggetto di collazione.
In ogni caso sarà comunque necessaria un’attenta valutazione degli atti al fine di stabilire cosa deve essere oggetto di collazione e cosa, invece, ne rimane escluso.