IL TRASPORTO DI VALUTA AL SEGUITO

Esiste una disciplina particolare che regola il trasporto al seguito di valuta da un paese all’altro.

Il rimpatrio materiale di denaro, titoli e altri investimenti finanziari può avvenire attraverso:

  1. l’utilizzo di intermediari residenti a cui, ad esempio, viene conferito l’incarico di ricevere su un conto un bonifico da un intermediario non residente al fine di riportare in Italia le somme trasferite all’estero e ivi detenute;
  2. il trasporto al seguito, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 195/2008, ossia quando il contribuente preleva, ad esempio, il proprio denaro depositato all’estero e lo riporta materialmente in Italia con conseguente obbligo di dichiarazione in dogana se l’importo eccede Euro 10.000.

Si precisa che per denaro contante si intende:

1)  le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;

2)  gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller’s cheque;

3) gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;

4) gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario;

ATTENZIONE: in particolare, l’art. 3, D. Lgs. 195/2008 stabilisce che “chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale soma all’Agenzia delle dogane. L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete“.

La dichiarazione da compilare e consegnare all’Agenzia delle dogane, redatta in conformità al modello allegato al citato decreto può essere, in alternativa:

  1. trasmessa telematicamente, prima dell’attraversamento della frontiera. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale;
  2. consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell’ufficio.

Questo normativa si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l’estero, effettuati mediante plico postale o equivalente.

ATTENZIONE: è stata soppressa la possibilità di effettuare la dichiarazione nel termine di 48 ore posteriori al passaggio transfrontaliero.

La violazione relativa al trasporto al seguito è punita con sanzione amministrativa con un minimo di euro 300:

  • dal 10% al 30% dell’importo trasferito in eccedenza rispetto al limite di Euro 10.000 se l’eccedenza non è superiore a Euro 10.000;
  • dal 30% al 50% dell’importo trasferito in eccedenza rispetto al limite di Euro 10.000 se l’eccedenza è superiore a Euro 10.000.

Qualora la violazione consista nell’aver fornito informazioni inesatte o incomplete e la differenza tra l’importo trasferito e l’importo dichiarato non sia superiore a 30.000 euro, la sanzione è pari al 3 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia.

Infine,  il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato dall’Agenzia delle dogane o dalla Guardia di finanza, con priorità per banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.

Il sequestro è eseguito nel limite:
a)  del 30 per cento dell’importo eccedente qualora l’eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;

b)  del 50 per cento dell’importo eccedente, in tutti gli altri casi.

Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

Alla conclusione del procedimento sanzionatorio il denaro contante sequestrato, nella misura in cui non è servito per il pagamento delle sanzioni applicate, è restituito agli aventi diritto che ne facciano istanza entro cinque anni dalla data del sequestro.