Quante volte, da bambini, i nostri genitori ci hanno raccomandato prudenza nel camminare per strada. Anche adesso che non siamo più così sprovveduti è comunque frequente inciampare mentre stiamo camminando e cadere al suolo facendoci del male.
La Cassazione da anni affronta il tema delle cadute accidentali con interpretazioni che appaiono ondivaghe ma che, come vedremo, rispondono alla regola comune del “guarda dove metti i piedi”.
Quando il pedone non presta attenzione ad un’insidia presente sul marciapiede ed, inciampando, cade al suolo, il danno dovrà essere risarcito dall’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 2051 c.c., il quale non potrà invocare l’esimente del caso fortuito.
La disattenzione del danneggiato potrà solo incidere sull’ammontare del risarcimento secondo quanto previsto dall’art. 1227 c.c. secondo cui:
“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.
Questo principio è stato recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 26524/2020.
Sempre la Cassazione, pronunciandosi su un caso simile ad un mese di distanza (cfr. ordinanza 23.12.2020 n. 29435) ha ritenuto, invece, rilevante la disattenzione del pedone, ritenendo che questa potesse interrompere il nesso eziologico tra la anomalia del manto stradale e la caduta provocata.
Come vediamo la giurisprudenza, sul punto, è ondivaga e tutt’altro che uniforme, tuttavia è possibile ricavare una regola generale?
Alla luce delle due pronunce registrate in così poco tempo è possibile, tuttavia, ricavare un principio generale. Ossia, se la situazione di possibile danno è prevedibile e, quindi, superabile con la normale prudenza, il danneggiato vedrà diminuire proporzionalmente il proprio diritto al risarcimento, fino ad arrivare alla sua completa esclusione nel caso in cui l’insidia fosse facilmente visibile o adeguatamente segnalata.
Il discrimine, pertanto, sta tutto nell’imprevedibilità dell’insidia nonostante una condotta attenta del pedone. Per questo motivo, sarà molto importate per il danneggiato fornire adeguata prova circa la non prevedibilità, secondo i canoni di normale prudenza, della buca o dell’ostacolo contro cui è inciampato e, per altro verso, l’adozione da parte sua di tutte le cautele del caso.
In ogni caso è opportuno rivolgersi sin da subito ad un professionista che possa fornire adeguata assistenza, trattandosi di un tema che, come visto, è molto delicato ed ancora controverso.