A seguito dell’emergenza sanitaria per Covid-19 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una norma specifica riguardante il rimborso di biglietti per spettacoli, musei ed altri luoghi della cultura.
La norma è contenuta nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, ove all’art. 88 viene disposto che:
“(…) in ragione degli effetti derivanti dall’emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura (…)”.
La disposizione in commento fa espresso riferimento all’art. 1463 c.c. in tema di effetti restitutori per impossibilità totale della prestazione. Secondo la norma civilistica, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione deve restituire quanto già ricevuto.
L’ art. 88 della norma emergenziale, al primo comma, sgombra il campo in merito alla configurazione della impossibilità della prestazione, agevolando un eventuale giudice nell’individuazione della causa per cui la prestazione è divenuta impossibile. In altri termini, l’emergenza Covid-19 è sicuramente una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Sgombrato il campo da questo, il secondo comma dell’art. 88 D.L. 18/2020 dispone che: ” (…) l’organizzatore dell’evento provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione. L’emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.
Questo secondo comma è stato interpretato in senso restrittivo da parte di alcuni organizzatori che hanno preferito offrire il voucher come unica strada per il rimborso, evitando in tal modo l’esborso di somme di denaro in favore dei consumatori che avevano acquistato, in prevendita, i biglietti.
In realtà, dall’interpretazione letterale della norma non si evincono termini perentori al riguardo. Il dettato normativo, infatti, utilizza una locuzione generica che lascia ampio spazio all’interpretazione.
Infatti, il legislatore ha imposto che l’organizzatore dell’evento annullato “provvede all’emissione di voucher” ma non pare esservi alcun obbligo nella scelta di questa strada rispetto a quella del rimborso in denaro. E ciò anche alla luce dei principi fondanti del nostro ordinamento, richiamati da granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 5592/1977) nonchè dei principi comunitari in tema di tutela dei consumatori, (tra le tante si segnala la Direttiva 2011/83/CE).
Allo stato attuale, parrebbe che anche il Governo sia intenzionato a fornire un’interpretazione in senso estensivo della norma, in coerenza con i suddetti principi. Tuttavia al momento non si registrano pronunce giurisprudenziali sul punto.
Sicuramente molti consumatori in questi giorni si stanno rivolgendo ai loro legali di fiducia e/o alle associazioni di categoria per ottenere tutela in tal senso, e non è scontato che venga riconosciuto loro il diritto al rimborso in denaro.
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