Link a contenuti protetti: l’hosting provider è responsabile

Il Tribunale di Roma, pronunciandosi sulla causa “RTI VS Facebook” ha ritenuto illecita la pubblicazione di opere protette dal diritto d’autore mediante link di collegamento a portali terzi. Ciò in mancanza di una specifica autorizzazione da parte del titolare dei diritti sull’opera stessa.

Il semplice inserimento di un c.d. “hyperlink” in un sito internet, da cui si raggiunga un’opera protetta dal diritto d’autore, senza una specifica autorizzazione da parte del titolare dei diritti, costituisce atto di comunicazione dell’opera verso un pubblico nuovo, diverso da quello autorizzato in origine dall’autore.

Sulla stessa linea si muove la giurisprudenza comunitaria la quale sostiene che la collocazione di un collegamento ipertestuale verso un’opera illegittimamente pubblicata su internet costituisce una “comunicazione al pubblico” (Sent. CGUE C527/15) e la messa in rete di un’opera protetta su un sito diverso da quello autorizzato dal titolare è da ritenersi comunicazione ad un “pubblico nuovo” (Sent. CGUE C 161/17). Pertanto, per ritenersi legittima, deve essere autorizzata espressamente dal titolare dei diritti sull’opera.

Nel caso specifico, i link postati sulla pagina Facebook conducevano a materiale audio/video pubblicato attraverso un sito non autorizzato alla diffusione (nello specifico Youtube). Le due società a cui Facebook fa capo hanno tentato di difendersi con l’esonero di responsabilità, essendo meri “hosting provider” passivi. Tuttavia questa tesi non ha convinto i giudici capitolini.

Pertanto, con la sentenza in commento (N. 3512/19) il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, ha inibito a Facebook Inc. e Facebook Ireland Limited la futura violazione dei diritti oggetto di causa, con relativa condanna al risarcimento nei confronti dei titolari dei diritti lesi con la pubblicazione.