Sentenza Diego Armando Maradona: gli effetti del condono fiscale determinano vantaggi anche per il contribuente che non aveva impugnato l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (Cass. n° 6854/21)

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n° 6854/21, ha affrontato la nota questione inerente la lite tributaria tra il Fisco italiano ed il famoso ex calciatore Diego Armando Maradona, purtroppo scomparso il 25 novembre 2020.

Ebbene, il campione del mondo di Mexico ’86 era stato destinatario, nel 1991, insieme alla società Napoli Calcio S.p.a., nonchè degli ex giocatori Careca ed Alemao, di n° 6 avvisi di accertamento, in virtù dei quali veniva contestata – da parte dell’Agenzia delle Entrate – il pagamento “in nero” di una parte dei compensi destinati ai tre atleti.

A differenza degli altri contribuenti citati, Maradona non impugnava i propri avvisi di accertamento; nel corso degli anni, la società Napoli Calcio veniva dichiarata fallita nel 2004 e, in seguito, decideva di optare per il condono fiscale, corrispondendo all’Erario il 10% del valore complessivo spettante.

Il condono fiscale vale anche per Maradona

A questo punto Maradona chiedeva l’estensione, in suo favore, degli effetti del condono.

La Commissione Tributaria Centrale di Napoli (nel 2013) rigettava la richiesta del calciatore, il quale impugnava la decisione in Cassazione, la quale, in accoglimento del ricorso presentato dal campione del mondo ha stabilito infine che:

nel caso in cui non si consentisse al Maradona la partecipazione al giudizio, si verificherebbe una ipotesi di “doppia tassazione”.

Infatti, l’Amministrazione ha già incassato dalla società il pagamento del condono.