Prescrizione quinquennale per il credito erariale (C.T.R. dell’Emilia Romagna, n° 1037/20)

I giudici della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con la recente decisione n° 1037/20 ha stabilito che al credito erariale “vantato con la cartella esattoriale” deve ritenersi applicabile “la prescrizione quinquennale” e non quella decennale; il contribuente era stato assistito dai professionisti dello Studio Tributario Arcadia, in particolare dall’Avv. Marrucci e Avv. Naseddu.

La questione era ricollegata ad un’intimazione di pagamento, notificata nel 2016, con la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) richiedeva il pagamento di una somma a titolo di Irpef nei confronti del cittadino, il quale aveva ottenuto già una prima vittoria in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna con la sentenza n° 1339/16.

Il collegio di appello così motiva la decisione: “il credito vantato con la cartella esattoriale era già caduto in prescrizione […] non essendo un credito riferibile a titoli di accertamento o condanna divenuta definitiva”, ossia “sentenza passata in giudicato”.

In breve, il credito tributario contestato “ricadeva nella prescrizione quinquennale e quindi l’azione esecutiva avrebbe dovuto essere attivata entro il 22.07.2011”, in virtù delle decisioni della “Cassazione n° 20213/15, n° 23397/16 a Sezioni Unite e la n° 1997/18”.

Quindi “dato che nel caso di specie non vi è stato alcun accertamento giudiziale tra la notifica della cartella e la sua intimazione si ha come conseguenza la prescrizione quinquennale del credito”.