Illegittima l’iscrizione ipotecaria se il contribuente riduce il debito al di sotto del minimo legale a seguito della notifica della misura cautelare (C.T.P. di Pisa n° 99/2020)

Deve essere cancellata l’iscrizione ipotecaria promossa da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione qualora il contribuente, successivamente alla notifica della stessa, riduca il debito al di sotto della soglia di €. 20.000,00 prevista dall’art. 77, comma 1-bis, D.P.R. n° 602/73.

Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Pisa (Pres. Dott. Schiavone – Rel. Dott. Esposito Ziello) per mezzo della sentenza n° 99/2020.

Nel contenzioso in oggetto, il contribuente – assistito dai Professionisti dello Studio Avv. Maurizio Naseddu e Avv. Federico Marrucci – a seguito della notifica dell’iscrizione ipotecaria portante un debito di €. 25.000,00, si recava presso gli sportelli dell’Ente della Riscossione (ex Equitalia) versando la somma di €. 5.500,00, così da diminuire il debito richiamato nell’avviso di ipoteca al di sotto dell’importo di €. 20.000,00.

Infatti, l’art. 77, comma 1-bis, D.P.R. n° 602/73 impone che “L’ agente della riscossione […] può iscrivere la garanzia ipotecaria […] purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro“.

Pertanto, con la proposizione del ricorso, il contribuente lamentava la nullità dell’iscrizione ipotecaria in quanto detta misura cautelare si fondava su un’esposizione debitoria inferiore all’importo minimo previsto dal legislatore.

La C.T.P. di Pisa, preso atto delle contestazioni del contribuente, ha dichiarato la nullità in quanto illegittima dell’iscrizione ipotecaria per violazione dell’art. 77, comma 1-bis cit.

Sul punto, i giudici pisani hanno così deciso: «questa Commissione si trova a decidere sulla legittimità del mantenimento dell’iscrizione ipotecaria in relazione ad un debito, sia pur ridotto successivamente all’iscrizione, complessivamente inferiore ad € 20.000,00. Così stando le cose il mantenimento dell’iscrizione ipotecaria appare illegittimo per violazione dell’art. 77 cit.».

Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, la C.T.P. di Pisa ha ordinato «la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria».

Per maggiori informazioni si veda la sentenza in formato .PDF.