Per la prova dell’inerenza del costo è sufficiente la connessione qualitativa all’attività imprenditoriale del contribuente (C.G.T. di Lucca, n° 184/23)

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lucca, con la sentenza n° 184/23, ha accolto il ricorso presentato dalla società, assistita dall’Avv. Federico Marrucci e Maurizio Naseddu dello Studio Legale Tributario Arcadia contro l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate con cui veniva disconosciuta l’inerenza del costo sostenuto dalla stessa contribuente:

giudizio di inerenza ha una natura puramente qualitativa che esprime una correlazione del costo alla attività di impresa produttiva del reddito, sicché ai fini della deducibilità è sufficiente che vi sia un nesso dei costi non già ai singoli ricavi, bensì alla attività imprenditoriale nel suo complesso”

CHE COSA SI INTENDE PER INERENZA DEL COSTO?

L’art. 109, comma 5 del TUIR stabilisce che sono deducibili, all’interno delle imposte dirette, “le spese e gli altri componenti negativi […] se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”.

In buona sostanza, è inerente qualsiasi costo, sostenuto dal contribuente, purchè sia correlato all’attività di impresa della società.

Dunque, è inerente ogni costo riconducibile all’ordinario esercizio dell’attività di impresa e che appartiene alla sfera dell’impresa, in quanto sostenuto nell’intento di fornire a quest’ultima un’utilità, anche in modo indiretto e, di conseguenza non è inerente tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell’imprenditore, del socio e del terzo.

Tutto ciò che rimane estraneo all’interesse dell’azienda non è inerente, quindi tale voce di spesa può essere disconosciuta dall’Agenzia delle Entrate attraverso la notifica di un avviso di accertamento da impugnare entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente (ex Commissione Tributaria Provinciale).

LA STRATEGIA DIFENSIVA DEL CONTRIBUENTE PER DIMOSTRARE L’INERENZA DEL COSTO

Laddove l’Agenzia delle Entrate, con la notifica di un avviso di accertamento, intenda disconoscere l’inerenza di un costo sostenuto dalla società, quest’ultima dovrà, in primo luogo, valorizzare il nuovo comma 5-bis dell’art. 7, D. Lgs. n° 546/92 in tema di onere della prova.

In effetti, il nuovo impianto normativo impone all’Agenzia delle Entrate l’assolvimento dell’onere della prova, ossia dimostrare – per la questione che qui interessa – che il costo non rientra nell’attività di impresa del contribuente, destinatario dell’avviso di accertamento.

In secondo luogo, nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate assolve compiutamente l’onere della prova, a quel punto spetterà al contribuente contro dimostrare l’assoluto collegamento della spesa sostenuta rispetto all’attività di impresa.

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