Nulla la cartella esattoriale per omesso versamento imposte senza la comunicazione dell’avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate (C.T.P. di Napoli, n° 5440/20)

I giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la sentenza n° 5440/20, hanno dichiarato la nullità della cartella esattoriale (emessa ai sensi dell’art. 36 bis, D.P.R. n° 600/73), in punto di omesso versamento delle imposte da parte del contribuente, laddove a quest’ultimo non sia stata inviata correttamente la comunicazione di irregolarità (avviso bonario) da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’art. 41, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevede che ogni individuo deve essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo.

Il principio del preventivo contraddittorio

Il contribuente ha sempre il diritto di essere coinvolto sin dell’inizio della fase di verifica da parte degli Uffici fiscali, qualora l’Amministrazione finanziaria intenda controllare la posizione tributaria dell’interessato, pena la nullità del provvedimento notificato al cittadino; in questo caso i giudici tributari hanno dichiarato nulla la cartella esattoriale notificata.