IMU 2021, riduzione con comodato d’uso gratuito: come funziona?

Il 16 giugno è la scadenza per la prima rata dell’Imu 2021.

Vediamo cosa prevede la legge per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito.

La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 1, comma 747, lettera c)Legge n. 160/2019 (vedi nota 1) che prevede la riduzione della base imponibile del 50%.

Come si evince dalla citata disposizione, sono previsti diversi limiti alla possibilità di beneficiare dello sconto IMU.

Analizziamo quindi tutti i requisiti necessari.

A) È necessario che il contratto sia regolarmente registrato e sia stipulato tra genitori o figli, ovvero tra parenti in linea retta entro il primo grado.

Partiamo dalla definizione di contratto di comodato.

Il contratto di comodato d’uso, è disciplinato dell’art. 1803 del Codice Civile che recita:

il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile e immobile affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.”

Il contratto oltre a essere stipulato per scritto deve essere anche registrato.

Per la registrazione del Contratto di comodato, da effettuarsi entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, serve dotarsi di:

  • almeno due copie del contratto con firma in originale (una per l’ufficio e una per il proprietario o per il comodatario; all’altra parte può andare una copia del contratto registrato);
  • una marca da bollo da euro 16,00 per ogni copia del contratto (quindi almeno 2 – N.b. serve una marca da bollo ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe);
  • le marche da bollo devono avere data precedente o uguale alla data di sottoscrizione del contratto di comodato, NON successiva;
  • copia del documento di identità del comodante e del comodatario;
  • ricevuta del pagamento di 200 euro per l’imposta di registro effettuato con modello F24 (codice tributo 1550);
  • Modello 69 compilato, per la richiesta di registrazione.

B) L’immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale.

C) L’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9).

D) Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale.

E) Il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato d’uso.

Con l’articolo 3-quater della legge 59/2020 (vedi nota 2) è stato abolito inoltre l’obbligo di invio della dichiarazione per la riduzione Imu sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta di primo grado.

L’obiettivo alla base dell’eliminazione dell’obbligo di trasmettere la dichiarazione Imu segue la logica per la quale non è necessario che il contribuente attesti il possesso dei requisiti per beneficiare di agevolazioni il cui presupposto è già noto al Comune.

Infatti, per quel che riguarda i contratti di comodato d’uso gratuito è previsto l’obbligo di registrazione, che mette l’Agenzia delle Entrate e gli enti interessati a conoscenza dei requisiti per fruire dello sconto.

Nota 1) Articolo 1, comma 747, lettera c)Legge n. 160/2019

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Nota 2) Art. 3-quater. – (Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso) All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole: “ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo14 marzo 2011, n. 23;” sono soppresse.