Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190).
Tale regime presenta i seguenti tratti fondamentali:
- applicazione di un’imposta sostitutiva all’IRPEF, all’IRAP ed alle addizionali;
- non applicazione dell’IVA;
- esonero adempimenti IVA.
Possono accedere coloro che sono titolari di partita Iva ed esercitano attività di impresa, arte o professione, per artigiani, commercianti, lavoratori autonomi e professionisti (anche professionisti iscritti ad albi professionali) purché soddisfino i requisiti dettagliati nel seguito.
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;
e) i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
f) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Se nel 2021 non si rispettano più i requisiti, ad esempio perché è stato superato il limite di fatturato, ovvero si incorre in una causa di esclusione, il regime forfettario cesserà di avere efficacia a partire dal 2022.
D’altro canto, i contribuenti che non sono stati forfettari fino al 2021 per assenza dei requisiti, potrebbero diventarli a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Tale analisi può rivelarsi complessa e richiede di considerare diversi fattori.
In primo luogo, occorre prendere in considerazione il livello di tassazione.
In secondo luogo, si deve tenere conto delle modalità di determinazione dell’imponibile.
Per quanto riguarda l’IVA, i forfettari devono emettere fattura senza applicarla ai propri clienti.
Tuttavia, a questo vantaggio corrisponde l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti, con conseguente aggravio dei costi.
PRO | CONTRO |
– Imposta sostitutiva del 15% o del 5%; – Determinazione della base imponibile reddituale e contributiva semplificata; – Non si pagano imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap – Non si è soggetti agli ISA – Non si applica IVA (maggior competitività nei confronti di clienti privati) – Scritture contabili semplificate – Fatturazione elettronica non obbligatoria (ma facoltativa) – Non vanno gestite le ritenute di acconto | – Limite 65.000 euro di ricavi annui – Per particolari attività con bassa marginalità l’imposta sostitutiva determinata forfettariamente potrebbe superare le imposte “sostituite” – IVA sugli acquisti indetraibile – Impossibilità di sfruttare le detrazioni e deduzioni IRPEF – Non si possono possedere talune partecipazioni societarie |
Una adeguata valutazione di convenienza, per i motivi che qui abbiamo soltanto accennato, richiede però un’attenta analisi della situazione di ciascun cliente interessato.