Regime forfetario: controlli di fine anno.

Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190).

Tale regime presenta i seguenti tratti fondamentali:

  • applicazione di un’imposta sostitutiva all’IRPEF, all’IRAP ed alle addizionali;
  • non applicazione dell’IVA;
  • esonero adempimenti IVA.

Possono accedere coloro che sono titolari di partita Iva ed esercitano attività di impresaarte o professione, per artigianicommerciantilavoratori autonomi e professionisti (anche professionisti iscritti ad albi professionali) purché soddisfino i requisiti dettagliati nel seguito.

Non possono mai avvalersi del regime forfettario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;

e) i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;

f) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Inoltre, è prevista l’esclusione per coloro che, nell’anno precedente quello di ingresso al regime, abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o assimilati per un importo superiore a 20.000 euro.

Se nel 2021 non si rispettano più i requisiti, ad esempio perché è stato superato il limite di fatturato, ovvero si incorre in una causa di esclusione, il regime forfettario cesserà di avere efficacia a partire dal 2022.

D’altro canto, i contribuenti che non sono stati forfettari fino al 2021 per assenza dei requisiti, potrebbero diventarli a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Quindi in prossimità della fine dell’anno i contribuenti che già godono del regime forfettario dovranno verificare di rispettare i requisiti per continuare a usufruirne, mentre chi opera in regime ordinario dovrà valutare la convenienza del regime forfetario per le attività di impresa o professionali svolte individualmente.

Tale analisi può rivelarsi complessa e richiede di considerare diversi fattori.

In primo luogo, occorre prendere in considerazione il livello di tassazione.

Nel regime forfettario si applica un’imposta sostitutiva del 15% (5% nei primi 5 anni di attività), in luogo dell’IRPEF progressiva in base agli scaglioni di reddito, con aliquota dal 23% al 43%, alla quale si aggiungono le addizionali regionali e comunali, nonché l’IRAP in caso di attività dotate di “autonoma organizzazione”.

In secondo luogo, si deve tenere conto delle modalità di determinazione dell’imponibile.

Quest’ultimo nel regime agevolato è calcolato in modo forfettario, vale a dire definito in modo sintetico applicando una determinata percentuale al fatturato, diversa a seconda del settore (codice ATECO) di attività.

Se il reddito effettivo è inferiore a quello risultante dall’applicazione di tale percentuale, la convenienza del regime forfettario può venire meno a favore del regime ordinario, in caso di redditi vicini allo zero o negativi.

Per quanto riguarda l’IVA, i forfettari devono emettere fattura senza applicarla ai propri clienti.

L’inapplicabilità dell’IVA sui corrispettivi può essere utilizzata dal contribuente forfetario per avere prezzi più competitivi nei confronti dei consumatori finali.

Tuttavia, a questo vantaggio corrisponde l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti, con conseguente aggravio dei costi.

Pro e contro del regime forfettario per gli aventi diritto

PROCONTRO
– Imposta sostitutiva del 15% o del 5%;
– Determinazione della base imponibile reddituale e contributiva semplificata;
– Non si pagano imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap
– Non si è soggetti agli ISA
– Non si applica IVA (maggior competitività nei confronti di clienti privati) – Scritture contabili semplificate
– Fatturazione elettronica non obbligatoria (ma facoltativa)
– Non vanno gestite le ritenute di acconto
– Limite 65.000 euro di ricavi annui
– Per particolari attività con bassa marginalità l’imposta sostitutiva determinata forfettariamente potrebbe superare le imposte “sostituite”
– IVA sugli acquisti indetraibile
– Impossibilità di sfruttare le detrazioni e deduzioni IRPEF
– Non si possono possedere talune partecipazioni societarie

Una adeguata valutazione di convenienza, per i motivi che qui abbiamo soltanto accennato, richiede però un’attenta analisi della situazione di ciascun cliente interessato.

Le valutazioni devono essere effettuate in tempo utile per poter operare correttamente già dal 1° gennaio 2022.