Debiti con Agenzia delle Entrate e vendita dell’immobile: reato di sottrazione fraudolenta (Cass., n° 10763/2021)

Integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chi vende il proprio immobile pur essendo debitore nei confronti del Fisco di un importo stimato (o stimabile) superiore ad €. 50.000,00, essendo del tutto irrilevante la circostanza di non aver ricevuto in notifica un accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria prima della compravendita.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 10763/2021, la quale ha confermato la condanna inflitta ad un cittadino che aveva venduto la sua casa pur in presenza di debiti con il Fisco.

In particolare, i giudici di Vertice hanno precisato che in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte “non rileva l’avvenuta emissione, in tutto o in parte, di cartelle esattoriali, essendo sufficiente soltanto, a fini costitutivi, l’esistenza di un credito erariale relativo […] ad imposte sui redditi o sul valore aggiunto suscettibile di essere azionato coattivamente“, in quanto ciò che conta è “l’esistenza, al momento della condotta illecita, di un debito verso l’Amministrazione finanziaria, sebbene non ancora precisamente determinato, ed eventualmente nemmeno oggetto di procedure di accertamento, purché per un ammontare complessivo stimabile in una somma superiore a cinquantamila euro“.

Infatti, l’art. 11 del D. Lgs. n° 74/2000 – nel disciplinare la fattispecie in questione – prevede che la condotta del reato si realizza quando il soggetto “[…] al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sula valore aggiunto […] di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00, aliena simultaneamente o compie atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendete in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva […]”.

Di conseguenza, dalla lettura testuale della norma sopra riportata è possibile affermare che il legislatore non esige – ai fini della configurazione del reato in esame – l’esistenza di accertamenti formali dell’Erario verso il contribuente. Del resto, la possibilità di questa soluzione trova conferma anche nella previsione, da parte dello stesso legislatore, di rimedi in caso di atti compiuti in pregiudizio dei creditori addirittura anteriormente al sorgere del credito (ossia: l’azione revocatoria).

Pertanto, alla luce del pensiero della Corte di Cassazione, è necessario “vagliare” l’integrità della propria condotta fiscale prima di procedere alla vendita dell’immobile, al fine di evitare spiacevoli situazioni.

Per maggiori informazioni si veda la sentenza in formato PDF