Per criptovaluta o criptomoneta cisi riferisce ad una rappresentazione digitale di valore basata sulla crittografia.
L’uso delle criptovalute è ancora difficile da controllare e richiede valutazioni scrupolose per eventuali segnalazioni alle autorità. Per ora le valute virtuali, per le operazioni soggette a obbligo di tracciabilità, si possono usare entro i limiti del contante.
L’utilizzo di criptovalute si va diffondendo anche in settori diversi da quelli degli acquisti on line e sono documentati casi di compravendite immobiliari e di operazioni societarie effettuate con lo scambio e l’utilizzo di “valute virtuali”, siamo di fronte a una sorta di “contante digitale”.
Quando le parti intendano utilizzare una criptovaluta si pongono all’operatore professionale due problemi principali: come rispettare le norme in materia di limitazione all’uso del denaro contante (art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007); come effettuare l’indicazione analitica dei mezzi di pagamento (ai sensi dell’articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).
Tuttora è in atto un vivace dibattito: secondo alcuni, queste nuove forme di monetica, ovvero di “moneta automatica”, sarebbero inquadrabili come strumenti finanziari o come beni immateriali mentre, secondo altri, consisterebbero in strumenti di pagamento e il diverso inquadramento porta a risultati non sovrapponibili dal punto di vista della normativa applicabile. La tesi attualmente più accreditata sulla natura giuridica dei bitcoin e in genere sulle criptovalute è quella che assimila le criptovalute agli strumenti di pagamento e alle valute complementari. Il principale punto di frizione tra le valute virtuali e la normativa antiriciclaggio è il loro completo anonimato.
Fin quando il quadro normativo non sarà completo, dunque, l’utilizzo delle valute virtuali nell’ambito delle transazioni immobiliari o che comunque richiedono il tracciamento dei flussi finanziari rimane confinato entro la ristretta soglia prevista per il denaro contante; l’utilizzo di criptovalute per importi superiori sarà consentita quando sarà possibile effettuare l’indicazione analitica dei mezzi di pagamento avvalendosi di operatori che rispettino le norme di set