Oltre al profilo fiscale, si deve ricordare che le criptovalute sono oggetto di monitoraggio fiscale nel quadro rw.
Il quadro rw è un quadro della dichiarazione dei redditi nel quale vengono normalmente inseriti tutti gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia detenuti da persone fisiche residenti in Italia.
La questione che si pone è se le valute virtuali si possono considerare «attività estere di natura finanziaria», non rientrando certamente nel concetto di «investimenti all’estero».
Le valute virtuali non sono riferibili ad un determinato territorio (almeno in termini fisici) essendo semmai all’interno della “rete” per la quale non esiste un concetto di “estero” o nazionale.
L’obbligo di inserire le valute virtuali nel quadro rw è stato per la prima volta affermato dall’Agenzia delle Entrate nell’Interpello n. 956-39/2018, per poi essere previsto anche nelle istruzioni alla compilazione del Modello Persone Fisiche 2020.
Il quadro rw si presenta così:
Come dichiarare correttamente le criptovalute: le istruzioni
Nella colonna 1 va indicato il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti. Normalmente va indicato 1 (proprietà).
Nella Colonna 2 va inserito il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo.
In colonna 3 va indicato il codice di individuazione del bene.
Nelle tabelle dei codici delle attività finanziarie detenute all’estero il codice 14 riguarda le valute virtuali.
Si segnala che l’utilizzo del codice 14 non prevede l’indicazione dello Stato estero di detenzione. Questo, come riportano le istruzioni, per tener conto della specificità delle Criptovalute. Quindi è possibile non indicare nulla in colonna 4.
Nella colonna 5 è necessario indicare la quota di possesso dei beni. Se ne siamo proprietari per l’intero va inserito il numero 100.
Le problematiche sorgono per l’indicazione del criterio di determinazione del valore (colonna 6, 7 e 8) che può assumere uno dei seguenti valori:
- 1 valore di mercato
- 2 valore nominale
- 3 valore di rimborso
- 4 costo d’acquisto
- 5 valore catastale
- 6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti.
Premesso che le Criptovalute non hanno valore nominale né valore di rimborso, l’unico criterio oggettivo è costituito dal costo sostenuto per l’acquisto delle stesse.
Le Colonne da 10 a 17 non vanno compilate.
In colonna 18 bisogna inserire il codice 5 se i redditi relativi agli investimenti verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta.
La Colonna 20 va barrata solo se si adempie ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale.
Merita segnalare che l’obbligo di indicazione delle Criptovalute nel monitoraggio fiscale dovrebbe non realizzarsi (il condizionale è d’obbligo) quando la persona fisica residente ha la disponibilità della chiave privata.
In tal caso, infatti, è difficile asserire la detenzione di un investimento o di una attività all’estero, non intervenendo alcun altro soggetto, oltre al detentore delle criptovalute, nel possesso e memorizzazione della criptovaluta.