Tutele del contribuente e strategie difensive durante la verifica fiscale
Quali sono gli atti amministrativi che può ricevere il contribuente dall’Agenzia delle Entrate?
L’Agenzia delle Entrate, al termine della propria verifica tributaria promossa nei confronti del contribuente, notifica a quest’ultimo un particolare atto, chiamato avviso di accertamento (art. 42, D.P.R. n° 600/73).
L’avviso di accertamento è l’atto amministrativo con cui l’Erario contesta una determinata violazione (o più condotte) al contribuente.
L’irregolarità evidenziata dall’Agenzia delle Entrate comporta l’aumento del reddito del contribuente imputato per quell’anno di imposta e, dunque, la richiesta di una maggiore imposta, ad esempio in tema di Irpef o Iva.
Infatti, con l’avviso di accertamento il Fisco (Agenzia delle Entrate) richiede al contribuente il pagamento di ulteriori imposte, sanzioni ed interessi per regolarizzare la propria posizione.
Tali importi rappresentano il risultato dell’azione accertativa dell’Agenzia delle Entrate.
Quali azioni difensive può svolgere il contribuente per contestare l’avviso di accertamento?
Il contribuente ha il diritto di difendersi dalle contestazioni illustrate e motivate dall’Agenzia delle Entrate nell’avviso di accertamento notificato.
Tutte le possibili azioni difensive devono essere svolte nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento attraverso la presentazione del ricorso tributario.
Decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento senza aver proposto il ricorso all’Agenzia delle Entrate, non sarà più possibile contestare il contenuto e gli addebiti dell’Agenzia delle Entrate.
In questi casi infatti l’atto diventa definitivo, ossia non sarà più contestabile dinanzi ai giudici tributari della Corte di Giustizia di I° grado competente.
QUALI ATTI PUO’ RICEVERE IL CONTRIBUENTE?
Il contribuente, oltre all’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, può essere destinatario di ulteriori atti fiscali.
LO SCHEMA DI ATTO (ART. 6-BIS, LEGGE N° 212/2000)
A far data dal 18 gennaio 2024 è entrato in vigore l’art. 6-bis della Legge n° 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) il quale ha previsto, tranne per alcune ipotesi, un principio generalizzato al preventivo contraddittorio tra Erario e contribuente.
In altri termini, prima della notifica dell’avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate deve notificare al contribuente, pena di “annullabilità dell’avviso di accertamento“, il menzionato schema di atto in cui il Fisco illustra le contestazioni e rilievi addebitati nei confronti della parte privata.
Appena ricevuto lo schema di atto, il contribuente può di intraprendere alcune strane difensive, illustrate nel seguente link.
IL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE (ART. 12, LEGGE N° 212/2000)
Prima della notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente può ricevere il Processo Verbale di Constatazione (art. 12, comma 7, Legge n° 212/2000), denominato PVC.
Tale atto costituisce la fase finale della verifica tributaria promossa dall’Agenzia delle Entrate oppure dalla Guardia di Finanza.
Il controllo fiscale può iniziare anche presso la sede dell’azienda del contribuente o, in generale, nel luogo in cui la parte esercita la propria attività (ad esempio un professionista), art. 12, comma 1, Legge n° 212/2000.
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