A seguito dell’intervenuta possibilità di vaccinare i minori di età dal compimento dei 12 anni, il problema che si pone è: chi decide nel caso di contrasto tra i genitori, laddove uno intende vaccinare il figlio e l’altro si oppone?
Ebbene, in tal caso rientrando tale decisione tra quelle di maggiore interesse riguardo ai figli (diritto alla salute), dovrebbe essere presa di comune accordo fra i genitori e, nel caso tale accordo non si raggiunga, sarà necessario presentare un ricorso al Tribunale in via d’urgenza ex art. 709 – ter c.p.c.
Il Giudice, valutate le rispettive posizioni del padre e della madre, in primis terrà conto della volontà manifestata dal minore, che dovrà essere espressa in modo chiaro e sorretta da forti motivazioni di tornare alla normalità della vita scolastica, sociale e sportiva.
Dopodiché, esclusa la presenza di patologie del minore stesso, il Giudice considerato il concreto pericolo per la salute del minore ( in relazione alla gravità ed alla diffusione del virus), considerate le acquisizioni della comunità scientifica nazionale e internazionale sull’efficacia del vaccino nella prevenzione della pandemia e nel contrasto alla diffusione del contagio, potrà superare la contrarietà espressa da un genitore e autorizzare la vaccinazione.