Separazione: con l’abbandono del tetto coniugale scatta l’addebito

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n.12241 del 23 giugno 2020, ha stabilito che: l’abbandono del tetto coniugale è sempre causa di addebito della separazione in quanto violazione di uno dei principi cardini del matrimonio, ovvero la coabitazione.

Ciò significa che il coniuge che abbandona volontariamente e senza motivo la casa familiare non riceverà l’assegno di mantenimento dall’ex (qualora ne avesse avuto il diritto) e perde anche i diritti successori maturati dopo il matrimonio.

Non solo, in alcuni casi chi ha abbandonato il tetto coniugale può essere condannato a risarcire i danni nei confronti dell’altro coniuge.

L’addebito nel caso di abbandono del tetto coniugale può essere escluso soltanto se il coniuge prova che l’allontanamento non è stato volontario e ingiustificato ma provocato dall’ex o avvenuto nel corso di una preesistente crisi di coppia.

Ciò si verifica quando l’allontanamento dalla casa familiare avviene in maniera ingiustificata e volontaria e ha l’effetto di privare il coniuge e la prole dell’assistenza economica e morale di cui hanno bisogno.

Questo comportamento viola l’art. 570 del c.p. e può costare la reclusione fino ad un anno.

Cosa si intende per “tetto coniugale”?

Con questo termine si intende il domicilio/residenza dove si svolge abitualmente la vita di coppia.