Con l’innovativa sentenza n. 18287 del 11 luglio 2018 le Sezioni Unite della Cassazione hanno superato il criterio, fino ad allora utilizzato dai giudici nei processi di divorzio, del «tenore di vita matrimoniale», stabilendo che l’assegno divorzile svolge una composita funzione assistenziale, perequativa e compensativa, nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale. Accanto alla funzione assistenziale dunque, al momento del divorzio si pone anche la necessità di compensare e riequilibrare le posizioni dei coniugi, tenendo conto dell’apporto che ciascuno di loro ha dato allo svolgimento della vita matrimoniale.
In base a tale orientamento, il procedimento di accertamento che il Tribunale deve seguire per decidere sull’assegno divorzile si snoda nei seguenti passaggi:
- comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi;
- verifica se il richiedente è privo di mezzi “adeguati”o comunque è impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive;
- accertamento rigoroso delle cause della sperequazione tra i coniugi.
Per compiere l’indagine sulle cause della sproporzione delle condizioni economico patrimoniali tra i coniugi, il tribunale dovrà tenere conto dei criteri dettati dall’art. 5 comma 6 L. 898/70, ovvero:
- del contributo che il richiedente l’assegno ha apportato al nucleo familiare e al patrimonio;
- del nesso causale tra le scelte comuni dei coniugi durante il matrimonio e la situazione del richiedente al momento del divorzio, verificando se il richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali per contribuire alla cura della famiglia; (tra le ultime pronunce a riguardo Cassazione, ordinanza 1786 del 28 gennaio 2021)
- delle condizioni personali del richiedente (età, stato di salute, capacità lavorativa etc..) che consentono di compiere una prognosi futura;
- della durata del vincolo matrimoniale.
Come si calcola l’assegno divorzile?
L’importo del contributo dell’assegno divorzile deve essere quantificato tenendo conto di tutte e tre le funzioni dell’assegno (assistenziale, compensativa, perequativa). Non sarà quindi sufficiente un contributo che consenta il raggiungimento di una autosufficienza economica “astratta”, ma andrà condotta dal Tribunale una verifica “in concreto” sul livello reddituale adeguato al richiedente, in base al contributo che ha prestato alla realizzazione della vita familiare, tenendo conto anche del sacrificio delle aspettative professionali, avvenuto nel corso del matrimonio.