La formazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento non determina in nessun caso (nemmeno in presenza di nuovi figli) la sospensione o l’estinzione dei suoi doveri di assistenza materiale stabiliti dal giudice con la separazione legale. In questo senso si è pronunciata la Cassazione Civile nella sentenza n. 24056 del 10 Novembre 2006, la quale ha compreso sia la situazione di separazione tra coniugi che di divorzio:“Il diritto all’assegno di divorzio non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona. La convivenza more uxorio potrà solamente influire su una nuova determinazione del valore dell’assegno in base al miglioramento o al peggioramento delle sue condizioni economiche e in sostanza stabilire se egli sia ancora in grado o meno di poter garantire al coniuge più debole lo stesso tenore di vita di cui godeva durante l’unione matrimoniale. Di contro, la formazione di un’affidabile e stabile relazione familiare di fatto da parte del coniuge creditore, che sia favorevolmente incisiva sulla mutata condizione economica tanto da ridurre o persino annullare lo stato di bisogno riscontrato in sede giudiziale, può legittimare il coniuge debitore a chiedere la riduzione o la sospensione della corresponsione dell’assegno di mantenimento. Il carattere di stabilità della nuova unione certificata da una lunga durata temporale o, addirittura, suggellata dalla nascita di nuovi figli, scioglie ogni legame con il tenore e i modelli di vita che caratterizzavano la precedente relazione matrimoniale.
A tale proposito, merita di essere segnalata la sentenza della Corte di Cassazione numero 32871/18, in cui si legge che “In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione di mantenimento che grava sull’altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi more uxorio siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce in melius sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangano inadeguati.