Assegno unico per i figli: a chi spetta in caso di separazione?

L’assegno unico per i figli, che sarà corrisposto dal prossimo marzo 2022 pone una serie di interrogativi riguardo a quale dei genitori spetti in caso di separazione, divorzio e scioglimento della coppia di fatto.

La Norma prevede che di regola tale assegno, in caso di affidamento condiviso dei figli minori, spetti nella misura del 50% a ciascun genitore.

A tale regola si potrà derogare con un diverso accordo preso dalle parti nella separazione, nel divorzio e/o nella procedura di affidamento e mantenimento del figlio nato da coppia non coniugata, prevedendo ad esempio che sia un solo genitore ad usufruire nella misura del 100% di tale assegno.

Nel caso di affidamento esclusivo l’assegno unico per i figli spetterà nella misura del 100% al genitore affidatario, almeno che le parti non si accordino diversamente.

Dunque nell’ipotesi in cui tale assegno sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno dovrà presentare la relativa domanda (tramite patronati o con spid direttamente sul sito dell’Inps) mentre, nell’ipotesi in cui tale assegno sarà percepito nella misura del 100% da uno solo dei genitori (ipotesi di affidamento esclusivo e di eventuale accordo tra le parti), sarà solo quest’ultimo a dover presentare la domanda senza necessità della conferma dell’atro genitore. Anche se non è previsto il suo nulla osta, però, resta salva la possibilità per il secondo genitore di modificare la scelta del primo, con una richiesta successiva: gli basterà accedere con le proprie credenziali alla procedura e indicare i suoi dati per il pagamento del 50% (Iban oppure bonifico domiciliato, e così via).

Questa procedura, di fatto, potrebbe generare conflitto tra i due genitori aventi diritto in caso di disaccordo sulle modalità di fruizione dei benefici legati ai figli. Per questo motivo è sempre bene includere ed esplicitare nell’accordo legale di separazione, o in un altro accordo in forma scritta, questi aspetti.