​Assegno di divorzio e mantenimento figli: come tutelarsi nel caso di mancato versamento.

​Mezzi di tutela specifici nella separazione e nel divorzio:

L’art. 156 c.c. per la separazione e l’art. 8 l. 898/1970 per il divorzio prevedono una serie di mezzi di tutela specifici:

​A) Versamento diretto dell’assegno da parte del datore di lavoro:

Il versamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro è uno degli strumenti maggiormente idonei a garantire l’adempimento delle obbligazioni di mantenimento nei confronti del coniuge, ex coniuge o dei figli, in quanto consente di superare l’inerzia del debitore senza dover attivare singole procedure esecutive a fronte di ogni inadempimento.

La disciplina tuttavia non è uniforme e il procedimento è radicalmente diverso secondo che si versi nell’ambito di una separazione, di un divorzio ovvero che si tratti di attuare il mantenimento in favore dei figli non matrimoniali.

A1)L’ordine di pagamento diretto ex art. 156, comma 6 c.c.
La domanda si propone con ricorso al Giudice, ed è sufficiente provare l’esistenza del diritto all’assegno, mentre il resistente dovrà fornire la prova dell’intervenuto adempimento. Si può far ricorso a tale strumento laddove vi sia un ritardo significativo nel pagamento dell’assegno di mantenimento.

In questo caso, il Giudice ordinerà al datore di lavoro dell’obbligato di pagare mensilmente l’assegno di mantenimento direttamente a favore del beneficiario detraendolo dallo stipendio dell’obbligato.

A2) Il versamento diretto ex art. 8 comma 3 l. 898/1970:

Questo strumento di tutela si ha in caso di divorzio e non richiede l’intervento del Giudice, inoltre se rivolto al datore di lavoro o all’ente previdenziale ha ad oggetto il 50% della somma dovuta,

In questo caso l’avente diritto deve inviare all’obbligato una lettera di messa in mora ( richiesta di pagamento) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Trascorsi inutilmente 30 giorni il creditore, se l’inadempimento persiste, deve notificare al terzo (datore di lavoro, INPS ec..) un invito al pagamento diretto unitamente al provvedimento che determina l’importo dell’assegno dovuto e copia della cd. messa in mora. L’avvenuta notificazione va comunicata, a cura dell’avente diritto, all’obbligato, debitore principale. In alternativa la notifica di cui alla fase precedente va fatta anche nei confronti di costui, oltre che del terzo.

L’obbligo per il terzo decorre dal mese successivo al perfezionamento della succitata procedura.

Ove il terzo non adempia, l’avente diritto ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti nelle forme dell’espropriazione vera e propria.

​B) Il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento per i figli:

Il pagamento diretto dell’assegno da parte del datore di lavoro è una delle tutele previste anche a garanzia del mantenimento dei figli. Tuttavia la disciplina è diversa secondo i contesti in cui ci si trovi ad operare:

1) In caso di separazione si applica l’art. 156 comma 6 c.c. che prevede, come visto, l’intervento del Giudice;

2) In caso di divorzio, si applica l’art. 8, comma 3 l. 898/1970 che consente al genitore creditore di procedere in via stragiudiziale nei modi di cui al punto A2);


C) Obbligo di prestare idonea garanzia reale o personale:

Presuppone il periculum, inteso come concreto ed attuale rischio che l’obbligato possa sottrarsi al puntuale adempimento delle prestazioni poste a suo carico; tale pericolo dovrà senz’altro essere oggetto di ponderata disamina da parte del Giudice con riferimento al caso concreto, avuto riguardo al pregresso comportamento del debitore, alla sua consistenza patrimoniale, all’entità degli obblighi stessi ed alla verosimile loro durata.

L’obbligo imposto dal Giudice deriva non solo dall’istanza di parte ma anche per statuizione giudiziale se si tratta di garantire i figli minori per la cui tutela vi è un interesse pubblico.

La garanzia può essere di diversa natura: ad esempio, la costituzione di ipoteca sui propri beni immobili per un valore rapportato all’entità delle somministrazioni periodiche dovute ed, in linea indicativa, ad una sommaria capitalizzazione delle stesse sulla previsione della verosimile loro durata; la consegna in pegno di denaro, beni mobili, titoli o propri crediti; adoperarsi affinché siano dei terzi ad offrire le garanzie del caso (ipoteca o pegno); l’offerta di fideiussione, prestata da persona solvibile o da istituto bancario od assicurativo, anche qui sopportandone il relativo costo.