A volte gli affari si concludono molto velocemente, andando diretti al contratto definitivo. Altre volte, soprattutto con gli affari più complessi, è necessario passare da svariati accordi preliminari prima di giungere al contratto definitivo.
Ecco che siamo di fronte al c.d. “preliminare di preliminare”, ove le parti formano in modo progressivo la loro volontà di concludere l’affare, secondo tempi e modalità che vengono dettati con atti successivi. Questi contratti, mai definitivi, hanno efficacia nel nostro ordinamento?
La Cassazione si è già pronunciata sul punto con la nota Sentenza a Sezioni Unite n. 4628/2015 affermando che:
Deve ritenersi produttivo di effetti l’accordo, denominato come preliminare, con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.
La Suprema Corte è tornata sul tema di recente, con la Sentenza 2376/2020, tornando a sottolineare la meritevolezza di un preliminare di preliminare a patto che si possa dire incluso in una sequenza procedimentale differenziata, secondo un programma di interessi che si formano in modo graduale.