La diminuzione della produttività di un’impresa commerciale non interessa (e non deve interessare) al locatore. Questa, in sintesi, la statuizione resa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sez. VI civile, lo scorso 25.02.2021.
Secondo il Tribunale capitolino, la funzione economico sociale del contratto di locazione, anche per le locazioni commerciali, “non si estende mai alla garanzia della produttività dell’attività imprenditoriale che il conduttore si accinge a svolgere nei locali concessi.”
In buona sostanza, il proprietario del fondo commerciale concesso in locazione non può essere chiamato a rispondere del rischio di impresa. Il rischio, infatti, rimane in capo al conduttore, altrimenti si parla di contratto di affitto e non di locazione.
Il Tribunale di Roma chiarisce infatti che:
“il discrimen tra locazione e affitto starebbe proprio nella produttività della cosa concessa in godimento (…) pertanto non può mai dirsi che la garanzia del locatore si estenda all’attività produttiva del bene concesso in godimento“.
In breve, nel contratto di locazione, a differenza dell’affitto, il locatore è tenuto a garantire il godimento del bene. Non può essere richiesta, invece, a quest’ultimo alcuna garanzia circa la produttività o meno del locale.
Pertanto, non può essere chiesta dal conduttore la risoluzione di diritto del contratto per impossibilità sopravvenuta dell’utilizzazione della prestazione, causata dalla pandemia da Covid-19.