Grava sulla Banca l’onere di impedire prelievi abusivi e dimostrare che questi sono riconducibili alla volontà del cliente. Diversamente il correntista deve essere rimborsato di quanto illecitamente prelevato tramite il proprio bancomat.
Questo è il principio al quale è giunta la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza depositata in data di ieri (26 maggio 2020 – n. 9721/2020).
Il fatto
Due coniugi, titolari di un conto corrente cointestato con relativo bancomat, dopo essersi accorti che il loro conto era stato completamente azzerato con prelievi allo sportello, denunciavano l’accaduto in modo tempestivo. Lo stesso giorno notiziavano la Banca che provvedeva a bloccare tempestivamente la carta senza riconoscere alcun rimborso.
I clienti si vedevano quindi costretti a citare la Banca per ottenere il rimborso della somma prelevata abusivamente da ignoti.
La Banca resisteva in giudizio facendo presente che la tessera bancomat costituiva da sola un documento valido per il prelievo, senza l’accompagnamento di ulteriori documenti di identità.
Il Tribunale di primo grado, rilevata la mancata diligenza dei coniugi nella custodia del bancomat, rigettava la domanda sposando, quindi, le argomentazioni della Banca.
I coniugi ricorrevano quindi in Cassazione , ribaltando l’esito del giudizio di primo grado.
Il principio di diritto
La Suprema Corte, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale di primo grado, ha ritenuto che “da un lato, grava sulla banca l’onere di diligenza di impedire prelievi abusivi, per altro verso grava sempre sulla banca l’onere di dimostrare che il prelievo non è opera di terzi , ma è riconducibile comunque alla volontà del cliente”.
Ciò in conformità con i principi precedentemente espressi dalla stessa Cassazione in casi analoghi (Cfr. Cass. n. 2950/2017).
Tuttavia, non deve essere trascurato il principio di diligenza delle parti previsto dall’art. 1176 c.c. tale per cui la responsabilità (contrattuale) della banca viene meno in caso di “protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo” da parte del cliente (cfr. Cass. n. 18054/2019).
Pertanto, a fronte di un duplice onere per la banca, il correntista subisce le conseguenze della perdita se – per sua colpa grave – da dato adito o in qualche modo aggravato il prelievo illegittimo da parte di estranei.
In conclusione, in caso di smarrimento o furto del bancomat è importantissimo procedere con una denuncia senza indugio con conseguente procedura di blocco della carta. Solo dopo si potrà valutare la richiesta di rimborso di quanto, malauguratamente, prelevato da ignoti.